Avamprogetto OCOV

Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 6 pagine

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Su domanda motivata fatta pervenire entro tale scadenza, l’USDC può prorogare il termine di inoltro di 30 giorni.

Art. 22b cpv. 1 e 2

1Abrogato

2Se un bilancio dei COV è presentato in maniera incompleta o oltre il termine di inoltro, l’UDSC stabilisce una breve proroga per la presentazione di un bilancio debitamente stilato.

Art. 22c Sospensione

1L’UDSC sospende l’autorizzazione per la procedura di impegno volontario se:

a. sono violati gli obblighi di collaborare, in particolare se il bilancio dei COV è presentato in maniera incompleta o oltre il termine di inoltro; oppure

b. il pagamento a posteriori della tassa per i COV temporaneamente esenti appare a rischio.

2Il pagamento appare a rischio in particolare se:

a. la capacità di pagamento della persona titolare dell’autorizzazione appare incerta sulla base di una verifica della solvibilità;

b. la persona titolare dell’autorizzazione è in ritardo con il pagamento; oppure

c. la persona titolare dell’autorizzazione non ha il domicilio in Svizzera o prende disposizioni per abbandonare il domicilio, la sede sociale o lo stabilimento d’impresa in Svizzera o per farsi cancellare dal registro di commercio svizzero.

Art. 23 cpv. 1

1Gli assicuratori distribuiscono il prodotto della tassa alla popolazione, su incarico e sotto la vigilanza dell’UFAM, al netto dei costi di esecuzione.

II

L’allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.