Avamprogetto ORRPChim

Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 30 pagine

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Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)

Modifica del … Avamprogetto del 11.03.2021

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

l’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici2 è modificata come segue:

Ingresso

Invisti gli articoli 2 capoverso 4, 19, 22 capoverso 2, 24, 38, 39 capoverso 2, 44 capoverso 2, 45 capoversi 2 e 5 nonché 46 capoverso 1 della legge del 15 dicembre 20003 sui prodotti chimici (LPChim),

agli articoli 27 capoverso 2, 29, 30a, 30b, 30c capoverso 3, 30d, 32abis, 38 capoverso 3, 39 capoversi 1 e 1bis, 41 capoverso 3, 44 capoversi 2 e 3, 46 capoversi 2 e 3 nonché 48 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19834 sulla protezione

dell’ambiente (LPAmb),

agli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 27 capoverso 2 e 48 capoverso 2 della legge del 24 gennaio 19915 sulla protezione delle acque (LPAc)

agli articoli 15 capoversi 4 e 5 della legge del 20 giugno 20146 sulle derrate

alimentari (LDerr) e all’articolo 56 capoverso 2 della legge del 30 settembre 20167 sull’energia (LEne), in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19958 sugli ostacoli tecnici al commercio,

2 RS 814.81

3 RS 813.1

4 RS 814.01

5 RS 814.20

6 RS 817.0

7 RS 730.0

8 RS 946.51

2022–xxxx