Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti

cembre 2022. Nelle circostanze attuali, questo termine consente comunque di garantire il corretto versamento dei contributi d’estivazione e dei contributi per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione a dicembre 2022.

Nel valutare le domande occorre distinguere tra alpi meritevoli di protezione e alpi non meritevoli di protezione.

 Alpi meritevoli di protezione (cpv. 1 lett. a): i gestori dell’alpe in questione hanno adottato le misure di protezione ragionevolmente esigibili contro i grandi predatori conformemente all’articolo 10quinqiescapoverso 1 OCP nell’attuale stagione alpestre. Nonostante queste misure, la crescente presenza di grandi predatori minaccia la sicurezza degli animali da reddito. Tuttavia, l’adozione di misure supplementari è considerata sproporzionata.

 Alpi non meritevoli di protezione (cpv. 1 lett. b): i Cantoni hanno definito il perimetro degli alpeggi secondo l’articolo 10quinqiescapoverso 2 OCP, al cui interno l’adozione di misure di protezione non è considerata ragionevolmente esigibile. In tali casi si raccomanda che nell’ambito di una pianificazione alpestre siano elaborati scenari per il futuro utilizzo dell’alpe, valutando, ad esempio, il potenziale di collaborazione e di raggruppamento con altri alpi. L’UFAM può partecipare al massimo nella misura dell’80 per cento ai costi per la pianificazione regionale degli alpeggi per ovini e caprini come base per la protezione del bestiame conformemente all’articolo 10tercapoverso 2 OCP. Il versamento dell’importo totale dei contributi d’estivazione in caso di scarico anticipato di alpi non meritevoli di protezione deve restare un’eccezione e non può diventare la regola. Per questo, sull’arco di cinque anni si può entrare nel merito di al massimo un adeguamento dei contributi d’estivazione. Ciò accresce la pressione a riflettere sul futuro utilizzo dell’alpe.

Modifica di altri atti normativi

Ordinanza sulla protezione delle acque: articolo 41c capoverso 4

Sulla base della modifica dell’articolo 55 capoverso 1 lettera g occorre adeguare anche l’articolo 41c capoverso 4 OPAc.

Allegato 1 numeri 2.1.9 e 2.2.2

L’attuale normativa che dispensa dal calcolo dello Suisse-Bilanz tiene conto della densità di animali per ettaro di superficie fertilizzabile; le aziende inoltre non possono apportare alcun concime azotato o fosforico. Il nuovo metodo di calcolo, ossia il test rapido, oltre agli animali da reddito detenuti nelle aziende (espressi in UBG), considera i concimi aziendali e ottenuti dal riciclaggio ceduti e ritirati, nonché i concimi minerali. In questo modo praticamente tutti i tipi di azienda possono effettuare il calcolo del test rapido.

Se secondo il calcolo del test rapido i quantitativi di azoto e o di fosforo sono inferiori ai valori limite definiti nell’allegato 1 numero 2.1.9, l’agricoltore non deve più calcolare lo Suisse-Bilanz. In caso di superamento occorre procedere al calcolo. Il controllo del test rapido avviene nel quadro dell’usuale controllo della PER.

Per motivi di semplicità, come unità di misura delle sostanze nutritive prodotte dall’azienda si è optato per i valori in UBG convertiti anziché per la quantità totale in chili di azoto o fosforo. Dal profilo tecnico, anche questo dato avrebbe potuto essere utilizzato e sarebbe stato più immediato. Tuttavia, siccome i valori indicativi sulla produzione di sostanze nutritive vengono aggiornati a cadenza regolare, la seconda opzione avrebbe comportato un onere maggiore e la necessità di calcolare le categorie di animali secondo la BDTA in modo fortemente aggregato. Si è quindi deciso di propendere per i valori in UBG.