Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti
Secondo calcoli comparativi effettuati con bilanci dello Suisse-Bilanz completi, anonimizzati e senza fascia di tolleranza del 10 per cento, potenzialmente circa il 20 per cento di tutte le aziende adempie i requisiti del test rapido. Ciò implica che per queste aziende il carico amministrativo si riduce. A titolo di confronto, secondo il rapporto AGS «Überprüfung der Methode Suisse-Bilanz» (Bosshard et al.,
2012), le disposizioni attuali in media permettono di dispensare dallo Suisse-Bilanz il 9 per cento delle aziende. Dai riscontri di allora è tuttavia emerso un quadro molto eterogeneo e che non tutti i Cantoni eseguivano la normativa con la stessa coerenza.
Ad ogni modo i risultati ottenuti nel primo anno del progetto pilota condotto nei Cantoni che utilizzano il sistema GELAN mostrano che soltanto il 5 per cento circa delle aziende è stato dispensato. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che si deve comunque continuare a calcolare il bilancio foraggero
PLCSI, che non si vogliono divulgare i dati sui concimi minerali e che si tratta di una nuova misura.
Tuttavia si può presumere che nei prossimi anni aumenteranno la partecipazione e la percentuale di aziende che adempiono i requisiti.
2.4.4 Ambiente
Le modifiche nell’ambito dei contributi d’estivazione in generale favoriscono una gestione professionale di pascoli e greggi nonché una gestione sostenibile della regione d’estivazione. In questo modo è possibile garantire la cura e l’apertura del paesaggio rurale alpino, con un effetto positivo sulla biodiversità.
L’introduzione di un test rapido sul bilancio delle sostanze nutritive non ha alcun impatto ambientale negativo. Le valutazioni hanno permesso di stabilire che le aziende potenzialmente dispensate (20 % del totale) presentano un quantitativo esiguo di sostanze nutritive e che il 10 per cento di queste aziende ha chiuso lo Suisse-Bilanz con una copertura del fabbisogno di azoto e di fosforo superiore al 100 per cento (senza il 10% di margine d’errore). Si è quindi constatato che la maggior parte delle aziende che adempie le esigenze del test rapido adempie anche quelle dello Suisse-Bilanz senza il 10 per cento di margine d’errore.
La normativa concernente gli organismi da quarantena facilita l’interazione tra le misure ordinate volte a impedire l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena e l’applicazione dei provvedimenti dell’ordinanza sui pagamenti diretti.
Rinominando «prati rivieraschi» il tipo di superficie per la promozione della biodiversità attualmente definito come «prati rivieraschi lungo i corsi d’acqua» permette di includere in questa categoria anche i prati rivieraschi lungo le acque stagnanti e sostiene quindi anche l’implementazione dello spazio riservato alle acque.
2.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche non hanno alcuna incidenza sul diritto internazionale.
2.6 Entrata in vigore
Fatte salve le disposizioni menzionate di seguito, le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2023.
Affinché le modifiche nel settore dei contributi d’estivazione (art. 107a e all. 7 n. 1.6.1 lett. a) possano essere applicate già nella stagione alpestre 2022, le relative disposizioni entrano in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2022. Questa procedura è opportuna e giustificata alla luce della crescente presenza di grandi predatori nonché dell’importanza e dell’urgenza di attuare misure collaterali. Dal profilo tecnico l’attuazione retroattiva nel 2022 è fattibile (il versamento dei contributi d’estivazione avviene a dicembre 2022).