Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti

mare la lacuna e fissare un termine per il risanamento. Se però allo scadere del termine la lacuna permane, si procede all’esclusione della superficie dalla SAU. I Cantoni fissano dei termini adeguati ai singoli casi e provvedono ai controlli successivi.

Allegato 8 numero 2.2.3 lettera d

Se durante l’ispezione il controllore constata che il gestore ha fornito un’indicazione sbagliata o i giustificativi necessari sono incompleti, mancanti, errati o inutilizzabili, al gestore è concesso un termine suppletivo per l’allestimento dello Suisse-Bilanz e i pagamenti diretti sono ridotti di 200 franchi. Dopodiché occorre calcolare lo Suisse-Bilanz seguendo lo schema di riduzione imposto dall’allegato 8 numero 2.2.3 lettera b OPD.

Allegato 8 numero 2.4.10 lettera a

Aggiunta di un rimando all’articolo 24 dell’ordinanza sulla terminologia agricola, nel quale si fissano le condizioni di sfalcio.

Allegato 8 numero 3.2.4

Le indicazioni non veritiere concernenti la durata del pascolo (differenza tra la durata del pascolo e il carico effettivo) sono sanzionate in tre modi diversi conformemente al numero 3.2.3 a seconda dei giorni di differenza. La classificazione parte dal presupposto che le indicazioni non veritiere riguardano l’intero effettivo di animali estivato. Tuttavia, le esperienze acquisite in fase di esecuzione hanno dimostrato che a volte le indicazioni sulla durata del pascolo sono dichiarate scorrettamente anche solo per una parte dell’effettivo. Di conseguenza, in tali casi il Cantone deve poter diminuire la riduzione in modo adeguato conformemente al numero 3.2.3.

Allegato 8 numero 3.5

Se i documenti mancano o sono lacunosi è impossibile eseguire un controllo fondato in loco delle aziende d’estivazione. Attualmente è possibile chiedere che vengano presentati i documenti mancanti entro un termine fissato, ma ciò comporta un notevole dispendio amministrativo. I documenti e le registrazioni necessari per il controllo dell’estivazione sono noti da tempo e in genere gli organi di controllo informano i pastori sulla documentazione del caso nel momento in cui annunciano il controllo di base. Inoltre, è possibile usare il promemoria di Agridea («Alpjournal») come modello. Per questo motivo, la nuova procedura prevede che, in assenza di un documento, al posto di fissare un termine per la presentazione dello stesso si imponga una riduzione di 200 franchi. Tale regola si applica anche ai documenti lacunosi. Questa nuova disposizione permette di aumentare la valenza delle registrazioni e dei documenti compilati correttamente.

Allegato 8 numeri 3.6.2 e 3.7.2

Secondo la normativa attuale, la riduzione dettata dall’adempimento solo parziale delle condizioni di gestione è presa in considerazione se complessivamente supera il 10 per cento. Questa tolleranza implica che molte aziende d’estivazione non siano toccate da una riduzione dei contributi anche se in realtà presentano lacune. Inoltre, tali aziende non sono nemmeno verificate in un secondo momento nell’ambito dei controlli in funzione del rischio (conformemente all’art. 4 cpv. 1 lett. a OCoC). Analogamente a quanto in vigore per la tolleranza sulla PER (all. 8 n. 2.2.1), la nuova disposizione prevede che il contributo d’estivazione subisca una riduzione con anche solo una lacuna. Se la riduzione dettata dall’adempimento solo parziale delle condizioni di gestione non supera complessivamente il 10 per cento, si applica una riduzione del 5 per cento (finora 0 %). Nel caso si constatasse una sola lacuna sanzionata con il 10 per cento, i contributi d’estivazione sono comunque ridotti del 5 per cento. Inoltre, la prima lacuna per ogni punto di controllo implica una riduzione aggiuntiva di almeno 200 franchi e di al massimo 3000 franchi (all. 8 n. 3.6.3 e n. 3.7.3). Con questo, le aziende interessate sono anche sottoposte ai controlli in funzione del rischio di cui all’OCoC.