Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sui pagamenti diretti
N (kg) P2O5 (kg) UBG (N) UBG (P2O5)
UBG/ha di superficie fertilizzabile 1.5 1.7
Valore limite ponderato in base alla 1.8 1.8
superficie per la zona collinare e di
pianura (all. 1 n. 2.1.9 OPD)
Esigenze rispettate Sì Sì
Nel numero 2.2.2 si rimanda al numero 2.1.9 e la formulazione linguistica del testo deve essere adeguata. Anche nel numero 2.1.10 si rimanda al numero 2.1.9, tuttavia vista la formulazione neutrale non è necessario alcun adeguamento.
Allegato 2 numero 4.1.1
Una sorveglianza permanente degli ovini consente di gestire pascolo e gregge sugli alpi in modo professionale, promuovendo una gestione sostenibile della regione d’estivazione. È altresì uno elemento fondamentale per attuare i provvedimenti di protezione del gregge, soprattutto per quanto riguarda l’impiego corretto dei cani da protezione del bestiame. Tuttavia, il carico fisico e psichico per i pastori aumenta a causa della crescente presenza di grandi predatori. Parallelamente all’innalzamento dei contributi d’estivazione per sistemi di pascolo con sorveglianza permanente sono aumentate le esigenze relative a questo tipo di sorveglianza. Se il gregge è composto da più di 500 ovini (carico effettivo) occorre assumere almeno due pastori (p.es. un responsabile e un ausiliario). Grazie a tale disposizione, unitamente all’obbligo di retribuire i pastori almeno secondo gli standard usuali del settore (art. 48 cpv. 1), la conduzione del gregge e la sicurezza migliorano e il carico dei pastori diminuisce. Questa nuova esigenza è giustificata dall’aumento dei contributi da 400 a 600 franchi per carico normale.
Alla luce della nuova disposizione per una maggiore sorveglianza, in certi alpi per ovini ci si interroga anche sull’adeguatezza degli alloggi disponibili per i pastori. La guida concernente i progetti di alloggio sugli alpi per ovini1 illustra come procedere per passare dall’idea alla realizzazione quando si ha a che fare con progetti di questo tipo. Si è rivelata uno strumento valido per promotori, servizi cantonali preposti all’esecuzione, consulenti nonché finanziatori privati. I progetti di alloggi possono ricevere finanziamenti pubblici tramite gli aiuti agli investimenti previsti per i miglioramenti strutturali nell’agricoltura (cofinanziamento da parte della Confederazione e dei Cantoni).
Allegato 2 numero 4.2a
Per l’alpeggio degli ovini su pascoli da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge sono versati contributi d’estivazione pari a quelli erogati per il sistema di pascolo con sorveglianza permanente (art. 47 cpv. 2 lett. a; risp. all. 7 n. 1.6.1 lett. a). I contributi sono maggiori rispetto a quelli previsti per i pascoli da rotazione senza provvedimenti di protezione del gregge (art. 47 cpv. 2 lett. b; risp. all. 7 n. 1.6.1 lett. b). Attualmente nel numero 4.2 è descritto il sistema del pascolo da rotazione, senza entrare nel merito delle esigenze supplementari relative ai provvedimenti di protezione del gregge. Occorre quindi inserire il sistema di pascolo che prevede il pascolo da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge in un nuovo numero, il 4.2a. Tale sistema è consentito solo per greggi di dimensioni non superiori a 300 ovini (art. 48 cpv. 2).
Numero 4.2a.1: le esigenze generali concernenti il sistema di pascolo che prevede il pascolo da rotazione in virtù del numero 4.2 si applicano anche ai pascoli da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge. Ciò è garantito da un rimando diretto.
Numero 4.2a.2: le esigenze relative ai provvedimenti di protezione del gregge nel sistema di pascolo che prevede il pascolo da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge si basano sulle misure di protezione ragionevolmente esigibili secondo l’articolo 10quinqiescapoverso 1 OCP. Questo rimando
1In tedesco, consultabile alla pagina www.protectiondestroupeaux.ch/hirten/hirtenunterkuenfte/