Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine
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Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura
di affitto agricolo che abbia la stessa durata del diritto di superficie concesso. Il diritto di superficie deve essere stabilito per almeno 20 anni, affinché possano essere concessi aiuti finanziari. Per la concessione di crediti di investimento non è necessario stabilire un diritto di superficie. Inoltre nell’articolo è sancito che, dopo l'attuazione del provvedimento, il beneficiario dell'aiuto finanziario può cedere il progetto anche a terzi (p.es. cessione di una strada agricola al Comune). Continua a non essere possibile modificare la destinazione del progetto.
L'articolo si applica sia per i provvedimenti individuali che per quelli collettivi. È consentito stabilire un diritto di superficie all'interno della famiglia. Pertanto il beneficiario non deve più riprendere completamente la proprietà dell'azienda dei genitori per ricevere aiuti finanziari. Con questa modifica s’intende fare in modo che anche gli affittuari possano adeguare tempestivamente le proprie strutture cosicché sia possibile trovare una buona soluzione per chiarimenti o differenze all’interno della famiglia.
Se l’attuazione di un provvedimento è stata delegata a un ente promotore superiore (p.es. nel caso di un PSR), questi non può diventare proprietario del provvedimento promosso. Per tale motivo si stabilisce che le costruzioni e gli impianti devono essere di proprietà di un ente promotore del sottoprogetto.
[Base legale: art. 96 cpv. 3 e 106 cpv. 2 lett. c LAgr]
Articolo 6
L'azienda agricola o l'azienda ortoflorovivaistica di un richiedente deve avere un volume di lavoro di almeno 1 USM. Questa disposizione non si applica per le aziende che si trovano in un'area a rischio e per i provvedimenti di diversificazione; in questi casi le dimensioni sono di 0,60 USM.
Per motivi pratici vengono adeguati i criteri per la definizione delle aree nelle quali la gestione è a rischio. Criteri quali l'importo dei canoni d'affitto e l'aumento dei terreni incolti o l’aumento del sottobosco o del bosco non sono attuabili nella pratica (art. 2 cpv. 1 OIMSC). Perciò si propone che a partire dalla zona di montagna III le dimensioni dell'azienda necessarie siano ridotte a 0,60 USM allo scopo di evitare di compromettere la gestione. Soltanto il 15 per cento delle aziende agricole svizzere si trova nelle zone di montagna III e IV. In queste zone si rileva il 58 per cento della superficie agricola utile con una declività superiore al 18 per cento; nella zona di montagna IV la quota con una declività superiore al 18 per cento ammonta addirittura all'81 per cento della superficie agricola utile. In queste condizioni la gestione delle superfici è molto impegnativa e poco attrattiva. Le costruzioni e gli impianti situati su pendii e nelle regioni periferiche comportano elevati costi di realizzazione, il che giustifica anche il sostegno finanziario da parte della Confederazione.
Nel caso di provvedimenti collettivi, almeno due delle unità interessate devono comprovare dimensioni dell'azienda di 0,60 USM per poter ricevere un aiuto finanziario.
Le aziende dedite alla pesca e alla piscicoltura, le piccole aziende artigianali e le aziende nella regione d'estivazione non devono adempiere particolari esigenze riguardanti le dimensioni dell'azienda.
Per rispondere agli obiettivi del diritto fondiario rurale (p.es. promozione della proprietà di fondi agricoli, mantenimento di un'agricoltura efficiente e miglioramento della sua struttura), oltre ai coefficienti definiti nell'ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm; RS 910.91) sono necessari quelli relativi all'unità standard di manodopera. Invece di elencarli nuovamente nell’allegato (come nell’OIMSC vigente), si rimanda all’articolo 2a dell'ordinanza sul diritto fondiario rurale (ODFR; RS 211.412.110).
Le prescrizioni legali restano invariate rispetto a quelle attualmente in vigore.
[Base legale: art. 89 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LAgr]