Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine

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Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura

Articolo 19

L'articolo definisce le condizioni specifiche che devono essere adempiute affinché il provvedimento sia considerato collettivo. Per i provvedimenti collettivi di ampia portata si applicano condizioni supplementari.

Tra gli elementi di un provvedimento collettivo deve esserci un nesso funzionale o devono essere sfruttate le sinergie in fase di pianificazione e attuazione. Con questa disposizione si esclude che più provvedimenti realizzati in modo indipendente gli uni dagli altri possano essere accorpati in un provvedimento collettivo e si approfitti quindi di un’aliquota di contributo più elevata.

Le migliorie integrali con misure per la promozione della biodiversità sono considerate provvedimenti collettivi di ampia portata, così come i rispettivi studi di base. È stabilito esplicitamente che anche gli altri tipi di provvedimenti collettivi di ampia portata devono comprendere misure per la promozione della biodiversità. È precisato inoltre che oltre alle migliorie integrali possono essere considerati di ampia portata soltanto i provvedimenti di natura edile di cui all’articolo 13. Pertanto i provvedimenti di natura puramente pianificatoria come il raggruppamento di terreni in affitto o i processi di sviluppo dello spazio rurale (PSSR) non rientrano in questa categoria. In questo modo si elimina l'insicurezza della prassi attuale.

[Base legale: art. 88 e 93 cpv. 4 e art. 177 LAgr]

Articolo 20

L'articolo definisce le condizioni specifiche che devono adempiere i provvedimenti nel settore del suolo e del bilancio idrico. Gli elementi che finora si trovavano nelle istruzioni e nelle spiegazioni relative all’ordinanza vengono integrati nell'ordinanza stessa. Si aggiunge una precisazione relativa alla valorizzazione del suolo.

Secondo la Strategia Suolo Svizzera, i suoli naturali inalterati devono essere preservati con le caratteristiche tipiche del sito. Le valorizzazioni devono avvenire innanzitutto su suoli che hanno subito un degrado antropico, ovvero la cui composizione (sequenza e spessore degli strati) è stata fortemente modificata a seguito di un’attività di costruzione, in particolare l’apporto di suolo o di materiale di scavo asportato altrove. Sono da considerare suoli che hanno subito un degrado antropico anche i suoli organici in cui c’è stato un assestamento o quelli inquinati oltre i valori di guardia di cui all’O suolo.

[Base legale: art. 93 cpv. 4 e art. 177 LAgr]

Articolo 21

L'articolo definisce le condizioni specifiche che devono adempiere i provvedimenti nel quadro delle infrastrutture di base nello spazio rurale.

[Base legale: art. 93 cpv. 4 e art. 177 LAgr]

Articolo 22

L'articolo stabilisce i costi che possono essere computati nel caso di progetti del genio rurale in aggiunta a quelli menzionati nell'articolo 7. Definisce anche i costi che non possono essere computati.

La prassi attuale, in base alla quale nel caso di impianti per l’evacuazione delle acque e di valorizzazione del suolo sono computabili costi fino a un massimo di otto volte il valore di reddito, viene sancita nell’ordinanza. Una valutazione approssimativa del valore di reddito è consentita.

[Base legale: art. 93 cpv. 4 e art. 177 LAgr]