Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine
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Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura
Articolo 7
Il richiedente impiega, per quanto ragionevolmente possibile, fondi e crediti propri. Almeno il 15 per cento dei costi d'investimento non può essere finanziato con fondi pubblici, ovvero contributi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché crediti di investimento con obbligo di restituzione (Confederazione e Cantone). All'occorrenza i contributi federali e i crediti di investimento sono ridotti proporzionalmente. L’aiuto iniziale, i provvedimenti collettivi del genio rurale e i progetti dell’ente pubblico sono esclusi da questa disposizione. L’aiuto iniziale consente ai giovani agricoltori di avviare un’attività agricola. Generalmente, dopo la fine della formazione i richiedenti non hanno potuto accumulare sufficienti risparmi per grandi investimenti. Nel caso di provvedimenti del genio rurale e
dell’ente pubblico non si vuole ostacolare la partecipazione del Comune e dei rispettivi istituti, in modo da poter coprire anche più dell’85 per cento dei costi di investimento. L’ente pubblico comprende Confederazione, Cantoni, città e Comuni, enti e istituzioni di diritto pubblico nonché imprese del servizio pubblico.
[Base legale: art. 89 cpv. 1 lett. e LAgr]
Articolo 8
La concessione di contributi federali dipende dal pagamento di un contributo adeguato del Cantone, inclusi tutti i contributi di enti di diritto pubblico.
È descritto nel dettaglio in quali casi i contributi di enti di diritto pubblico possono essere computati nel contributo del Cantone.
Per i progetti in seguito ad avvenimenti naturali straordinari o per finanziare gli studi di base e gli accertamenti preliminari effettuati in relazione ai provvedimenti strutturali, se necessario, la partecipazione del Cantone può essere ridotta.
Le prescrizioni legali restano invariate rispetto alla situazione attuale.
[Base legale: art. 93 cpv. 3 e 177 LAgr]
Articolo 9
Prima che l'autorità cantonale conceda aiuti finanziari, il Cantone deve chiarire se con il progetto si crea una situazione di concorrenza nei confronti delle aziende artigianali. Per evitare distorsioni della concorrenza, il Cantone pubblica il progetto nel Foglio ufficiale cantonale. Le aziende artigianali direttamente interessate nella zona d'attività determinante sul piano economico, entro il termine di pubblicazione, possono presentare ricorso contro il cofinanziamento statale presso il servizio cantonale competente.
Le prescrizioni legali non si differenziano da quelle attualmente in vigore.
[Base legale: art. 89a LAgr]
Articolo 10
I costi computabili si applicano a tutti i provvedimenti. Ulteriori costi computabili specifici per determinati provvedimenti sono descritti distintamente nei rispettivi capitoli.
Le tasse cantonali sono computabili, se sono direttamente correlate alla realizzazione del progetto (p. es. tasse per autorizzazioni edilizie). Non sono computabili le tasse eventualmente dovute per il trattamento della domanda di sussidio.