Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine
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Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura
L’importo dei costi computabili è stabilito caso per caso sulla base dell’interesse agricolo dimostrato. Se un provvedimento assolve anche interessi non agricoli, i costi computabili sono ridotti in modo adeguato; ad esempio nel caso in cui una strada agricola collega anche un edificio sfruttato per scopi non agricoli si può detrarre una determinata percentuale dai costi computabili. Tra gli interessi pubblici,
che possono essere presi come riferimento per il calcolo dell’importo dei costi computabili, rientrano ad esempio quelli della selvicoltura o della protezione della natura e del paesaggio.
[Base legale: art. 93 cpv. 4 LAgr]
Articolo 11
Nel caso di concessione di crediti di investimento da parte dei Cantoni occorre soddisfare alcuni principi generali come ad esempio un importo minimo o un termine massimo di rimborso. I Cantoni possono concedere un rinvio o sospendere il rimborso nel rispetto dei termini di rimborso massimi. La sospensione è concessa nel caso di un peggioramento della situazione economica del beneficiario del credito o nel caso di eventi imprevisti (p.es. danni causati dal maltempo o lunga malattia). Ciò corrisponde alla disposizione e alla prassi attuali.
Non possono essere concessi crediti di investimento per provvedimenti individuali e collettivi inferiori a 20 000 franchi.
[Base legale: art. 105 cpv. 3 LAgr]
Articolo 12
Di norma, i crediti di investimento sono concessi con garanzie reali. Tra le garanzie possibili rientrano le cartelle ipotecarie, la costituzione di un pegno immobiliare o le cartelle ipotecarie registrali. L'articolo corrisponde alla disposizione vigente.
[Base legale: art. 105 cpv. 4 LAgr]
Articolo 13
L'articolo precisa quali provvedimenti sono sostenuti sotto forma di provvedimenti per miglioramenti strutturali del genio rurale.
Le migliorie fondiarie sono sempre eseguite e sostenute come provvedimenti collettivi. Gli altri provvedimenti del genio rurale possono essere sostenuti come provvedimenti individuali o collettivi.
Gli impianti di trasporto analoghi, menzionati tra le infrastrutture di trasporto agricole, includono anche i lattodotti.
La prassi attuale, in base alla quale nella situazione normale gli impianti situati nella zona edificabile non sono sostenuti, viene sancita nell’ordinanza. Se dal punto di vista agricolo è indispensabile o opportuno che parti di un provvedimento siano realizzate all’interno della zona edificabile, queste possono essere sostenute secondo l’interesse agricolo.
[Base legale: art. 93 cpv. 1 lett. a e 94 cpv. 1 LAgr]
Articolo 14
Gli investimenti a favore della natura e del paesaggio o di percorsi pedonali e sentieri sono sostenuti se fanno parte di un provvedimento del genio rurale che beneficia di un sostegno in virtù dell’articolo
13. È il caso, ad esempio, del ripristino dello scorrimento a cielo aperto di piccoli corsi d’acqua.