Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 60 pagine

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4 Commenti alle singole disposizioni

4.1 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (legge sul CO2)

Premessa

Per una migliore comprensibilità, le modifiche decise dall’Assemblea federale il 17 dicembre 2021 in seguito all’iniziativa parlamentare 21.477 della CAPTE-N sono riportate in grigio nel disegno di atto legislativo. Il termine di referendum sulla presente revisione parziale della legge sul CO2 scade presumibilmente il X aprile 2022.

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La nuova formulazione dell’articolo di scopo rispecchia i tre obiettivi dell’Accordo di Parigi. Secondo il capoverso 1, la legge sul CO2 deve contribuire a mantenere l’aumento della temperatura del pianeta nettamente al di sotto dei 2 °C, puntando a un aumento della temperatura di 1,5 °C al massimo (lett. a). Oltre alla riduzione dei gas serra, la legge sul CO2 deve contribuire anche ad aumentare la capacità di adattamento agli effetti del cambiamento climatico (lett. b).

Il capoverso 2 elenca due misure destinate a contribuire in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di cui al capoverso 1. Occorre infatti ridurre le emissioni di gas serra in modo tale che non superino la capacità di immagazzinamento dei pozzi di carbonio (lett. a). Ciò significa che a lungo termine si persegue un obiettivo zero netto. Il Consiglio federale mira al raggiungimento di tale obiettivo nel 2050.

Al contempo i flussi finanziari devono essere resi compatibili con lo sviluppo a basso tenore di emissioni auspicato e con l’aumento della resilienza (lett. b).

Art. 2 cpv. 3bis, 4, 4bis, 6 e 7

Con la proroga della legge sul CO2 nell’ambito dell’iniziativa parlamentare 21.477, gli importatori di carburanti possono adempiere il loro obbligo di compensazione anche con riduzioni conseguite all’estero. In questo contesto si applicano ora i requisiti secondo l’Accordo di Parigi. Per questo motivo, il 17 dicembre 2021 il legislatore ha definito le nozioni di «attestati internazionali» (cpv. 4bis) e «certificati di riduzione delle emissioni» (cpv. 4). Ai fini della differenziazione rispetto agli attestati internazionali, è stata ora integrata anche la nozione di «attestati nazionali» (cpv. 3bis).

Inoltre, al capoverso 6 viene ora definita la «capacità di assorbimento dei pozzi», in quanto la stessa assume un’importanza sempre maggiore nell’ambito dei progetti di compensazione. Per capacità di assorbimento dei pozzi s’intende la differenza tra la raccolta e la riduzione di carbonio (bilancio) e nel calcolo sono rispettati gli standard internazionali. Secondo la legge attuale, la capacità di assorbimento dei pozzi è già presa in considerazione nel raggiungimento dell’obiettivo. Il Consiglio Federale può inoltre autorizzare progetti per pozzi di assorbimento nell’ambito della compensazione in Svizzera e all’estero. L’integrazione della capacità di assorbimento dei pozzi ai vari articoli non costituisce quindi un cambiamento materiale, ma è semplicemente di natura redazionale e sostituisce l’articolo 14 dell’attuale legge sul CO2.