Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 60 pagine
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Art. 11 Valore obiettivo individuale
Il Consiglio federale stabilisce da sempre il metodo di calcolo dell’obiettivo individuale per il parco veicoli nuovi dei singoli importatori e Costruttori. Il capoverso 2 precisa esplicitamente il principio, secondo cui il valore obiettivo individuale si basa sul valore obiettivo di cui all’articolo 10 che i veicoli messi in circolazione per la prima volta devono raggiungere.
Al capoverso 2 lettera a viene apportata una rettifica materiale eliminando l’inclusione delle innovazioni ecologiche nel calcolo dell’obiettivo. Le innovazioni ecologiche continueranno a essere prese in considerazione come avvenuto sinora, ma avranno un ruolo esclusivamente per le emissioni di CO2 dei veicoli. Inoltre, il termine «peso a vuoto» viene sostituito con il termine più generale di «massa». Il Consiglio federale stabilirà il modo in cui deve essere definita esattamente la massa del veicolo, e ciò in considerazione del fatto che, a partire dal 2025, nelle corrispondenti normative UE il «peso a vuoto» o la «massa in ordine di marcia» sarà sostituito con la nuova unità di misura «massa di prova».
La disposizione che le due categorie di veicoli costituiscano ciascuna un parco veicoli nuovo separato figura ora separatamente nel capoverso 3, mentre il precedente capoverso 3 è stato trasferito nel nuovo capoverso 5. Nei capoversi 1, 2 e 4 sono inoltre apportati conseguenti adeguamenti redazionali.
Art. 12 cpv. 2 e 3
Il capoverso 2 viene adeguato, in particolare, in seguito alla prevista sostituzione in larga misura dell’approvazione del tipo con il certificato elettronico di conformità (Certificate of Conformity, COC) nell’ambito dell’omologazione. I requisiti per i documenti da presentare sono determinati in base al loro contenuto; in particolare, devono contenere i valori di emissione WLTP e il peso secondo il diritto svizzero o europeo in materia di veicoli. Le autorità esecutive dovrebbero anche poter rifiutare i documenti che hanno il contenuto necessario ma sono inaffidabili per altri motivi.
Il capoverso 3 è abrogato, in quanto ridondante con l’articolo 10a capoverso 2.
Art. 13 cpv. 1
Le disposizioni relative agli importi delle sanzioni degli scorsi anni, non più applicabili, sono stralciate.
Art 13a Pubblicazione
La legge stabilisce ora le informazioni che il DATEC pubblica annualmente per l’attuazione dei provvedimenti per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri (nuovo articolo 13a). Questi dati sono già pubblicati anche oggi sulla base di una decisione giudiziaria.
Capitolo 2a: Carburanti
Sezione 1: Carburanti per il trasporto terrestre
Art. 13b Principio
L’articolo 13b stabilisce che una parte delle emissioni di CO2 derivanti dall’impiego di combustibili fossili a fini energetici deve essere ridotta utilizzando combustibili rinnovabili (cpv. 1). Il Consiglio federale fissa una quota di emissioni di CO2 causate dai trasporti di almeno 5 per cento. Per tenere conto dell’andamento delle emissioni, occorre attribuire al Consiglio federale la competenza di aumentare il tasso di riduzione fino al 10 per cento (cpv. 2). Se vengono introdotti più carburanti rinnovabili di quanto prescritto dalla legge, le riduzioni delle