Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 60 pagine
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Infine, al capoverso 7 sarà introdotta la nozione di «protezione del clima». La protezione del clima secondo la legge sul CO2 comprende non solo la protezione del clima l’aumento della prestazione di riduzione e della capacità di assorbimento dei pozzi, ma anche la protezione delle conseguenze dei cambiamenti climatici mediante l’adattamento allo stesso.
Art. 3 rubrica nonché cpv. 1, 1bis, 1ter, e 2
Il capoverso 1 riprende gli obiettivi che la Svizzera si è impegnata a raggiungere con la ratifica dell’Accordo di Parigi e la trasmissione dell’obiettivo nazionale di riduzione al segretariato delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Entro il 2030 le emissioni di gas serra dovranno ammontare ancora al massimo alla metà di quelle del 1990 (lett. a). Sulla media del periodo 2021-2030 le stesse dovranno essere inferiori di almeno il 35 per cento rispetto a quelle del 1990 (lett. b). L’obiettivo medio è importante in quanto garantisce una costante riduzione delle emissioni. Per la protezione del clima sono importanti non solo le emissioni nell’anno di riferimento, ma anche la somma dei gas serra emessi nel decennio sino e con l’anno di riferimento. In tal modo è possibile garantire anche l’obbligo di colmare le lacune precedenti. Secondo il capoverso 1teri provvedimenti devono essere sviluppati con l’obiettivo di conseguire la riduzione delle emissioni di gas serra per principio in Svizzera. Il Consiglio federale stabilirà la quota esatta a livello di ordinanza per tenere conto delle incertezze relative all’andamento delle emissioni, alla domanda di mezzi di promozione e quindi all’efficacia dei provvedimenti e per poter reagire a sviluppi imprevedibili, come nuove fonti di emissione dovute a danni causati alle foreste da tempeste.
Come avvenuto finora, il Consiglio federale potrà convenire obiettivi di riduzione con singoli settori economici (cpv. 1bis).
Per ripartire adeguatamente gli oneri tra i vari settori, il Consiglio federale tiene conto degli sforzi preliminari e del potenziale di riduzione economicamente sostenibile nei settori.
Secondo il capoverso 2, il Consiglio federale designa i gas serra. Questa disposizione era precedentemente integrata nell’articolo di scopo. In seguito alla modifica dell’articolo di scopo, figura ora all’articolo 3.
Art. 4 cpv. 1 e 5
Il capoverso 1 tiene conto del fatto che all’articolo 3 figurano ora due obiettivi di riduzione nuovi. L’adattamento è puramente redazionale.
Il capoverso 5 introduce ora una nuova base giuridica che consente alla Confederazione di acquisire, oltre a tutte le altre misure, i certificati internazionali necessari al raggiungimento degli obiettivi. Sulla base del principio di legalità, una tale disposizione è necessaria quando la Confederazione deve intervenire per colmare il divario di obiettivi.
Art. 5 Computo unico
L’articolo 5 prevede ora che le riduzioni delle emissioni o gli aumenti delle prestazioni dei pozzi di carbonio raggiunti in modo comprovabile possono essere contati solo una volta per soddisfare gli obblighi previsti dalla presente legge. Conformemente all’Accordo di Parigi, si previene così il doppio conteggio.
Art. 6 rubrica, nonché cpv. 1 e frase introduttiva del cpv. 2
Gli attestati internazionali possono essere computati soltanto se soddisfano i requisiti minimi (cpv. 1). Il Consiglio federale stabilisce a livello di ordinanza i requisiti posti alle riduzioni ottenute all’estero, affinché possano essere prese in considerazione in Svizzera. Il Governo tiene conto in questo contesto perlomeno dei criteri di cui al capoverso 2 del diritto vigente. Rimangono esclusi gli attestati internazionali provenienti dal sequestro biologico.