Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 60 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 24Fedlex · Rapporto esplicativo

contro l’inquinamento atmosferico. Fino ad allora, i Cantoni possono fissare valori limite propri. La regolazione di eventuali condotte di CO2 è di competenza dei Cantoni, poiché al momento non esiste alcuna base costituzionale per una regolazione globale da parte della Confederazione (in analogia agli impianti di stoccaggio geologico di CO2 in Svizzera). In presenza di progetti specifici d’interesse nazionale che prevedono la costruzione di una rete di gasdotti o di un impianto di stoccaggio di CO2, la Confederazione potrebbe intervenire nel singolo caso in virtù dell’articolo 81 della Costituzione federale. La Confederazione intende in ogni caso assumere una funzione di coordinamento, nella misura del possibile e secondo quanto auspicato dalle parti coinvolte.

Inoltre, d’ora in poi, la Confederazione intende computare le emissioni negative di CO2 derivanti dalla cattura e dallo stoccaggio di emissioni di CO2 biogene generate dalla combustione di biomassa in un impianto SSQE. Ciò avverrà al di fuori del SSQE svizzero ammettendo a livello di ordinanza una sottrazione duratura di CO2 dall’atmosfera quali progetti di pozzi di carbonio per la compensazione del CO2. In tal modo vengono ulteriormente rafforzati gli incentivi per la cattura e lo stoccaggio del CO2 di impianti industriali. La Confederazione vorrebbe rinunciare a un computo all’interno del SSQE, ad esempio sotto forma di «accrediti» per diritti di emissione, in considerazione del collegamento tra il SSQE svizzero e quello dell’UE, poiché un computo di emissioni negative nel SSQE dell’UE non è possibile e neppure previsto. Anzi, la Commissione europea si è più volte opposta al computo delle emissioni negative («carbon removals») nel proprio SSQE per evitare di distorcere il mercato dei diritti di emissione. Essa rimanda invece ai suoi lavori su un meccanismo di certificazione delle emissioni negative49; una proposta in tal senso è prevista per il quarto trimestre 2022.

L’UE prevede di adeguare la regolamentazione del SSQE a metà decennio. Ciò riguarda, ad esempio, l’entità dell’attribuzione a titolo gratuito. Le decisioni non sono tuttavia ancora state prese. I contenuti e le tempistiche del SSQE svizzero devono essere ulteriormente sviluppati in accordo con quelli del SSQE dell’UE. Per garantire al Consiglio federale questa flessibilità, alcuni articoli della legge sul CO2 sono stati riformulati. Se si delineasse un’entrata in vigore delle novità dell’UE già nel 2024, si dovrebbe esaminare se i corrispondenti articoli della legge sul CO2 possano entrare in vigore anticipatamente.

3.5.2 Impegno di riduzione (esenzione dalla tassa sul CO2)

Gli impegni di riduzione che danno diritto alla restituzione della tassa sul CO2 da parte Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) sono limitati alla fine del 2024. Attualmente, solo le imprese di determinati settori economici possono stipulare un impegno di riduzione. D’ora in poi, tutti i gestori di impianti che esercitano un’attività economica potranno beneficiare di un’esenzione. Anche determinati gestori di diritto pubblico possono stipulare un impegno di riduzione, mentre le attività private, come ad esempio il riscaldamento di un edificio abitativo, continuano a non avere alcun diritto di esenzione. Come nel primo periodo d’impegno (2008-2012), i gestori con un impegno di riduzione sono esclusi dalla ridistribuzione della tassa sul CO2. In tal modo si vuole evitare che possano prendere in considerazione un’esenzione i gestori che dalla ridistribuzione ricevono più di quanto non sborsino per la tassa sul CO2. Con questa normativa si attua inoltre una richiesta del CDF.50

Attualmente, come controprestazione per l’esenzione si esige l’attuazione di tutti i provvedimenti che si ammortizzano, nell’arco di pochi anni, sui costi energetici risparmiati. Tali miglioramenti incrementali sono giunti al limite e non sono sufficienti per raggiungere l’obiettivo zero netto entro il 2050. Un percorso di abbattimento rispettoso del clima presuppone

49 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13172-Certificazione-degli-assorbimenti-di-carbonio-norme-dellUE_it

50 CDF (2017), Évaluation de l’effet incitatif du système d’échange de quotas d’émission (Valutazione dell’effetto incentivante del sistema per lo scambio di quote di emissioni, testo disponibile solo in tedesco e francese).