Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 60 pagine

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possono beneficiare di un ulteriore sostegno attraverso un programma nel quadro dell’obbligo di compensazione degli importatori di carburante (cfr. sezione 3.3.5). Per ogni tonnellata di CO2 emanata in meno a seguito dell’impiego di autobus ibridi ed elettrici, la Fondazione per la protezione del clima e la compensazione del CO2 (KliK), su mandato di una gran parte degli importatori di carburante soggetti a compensazione, corrisponde 112 franchi svizzeri44.

3.5 Provvedimenti nell’industria

3.5.1 Sistema per lo scambio di quote di emissioni (SSQE)

Il sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) è stato adeguato alle novità dell’UE per la prima fase del periodo di scambio 2021-2030 con la revisione parziale della legislazione sul CO2 in vigore dal 1° gennaio 2021. Inoltre, analogamente all’UE, determinati impianti industriali sono tenuti a partecipare. Gli impianti con una potenza di 10 MW possono partecipare volontariamente al SSQE, mentre i gestori i cui impianti emettono meno di 25 000 tonnellate di CO2eq possono essere esclusi su richiesta. Anche per gli operatori di aeromobili le regolamentazioni sono mantenute nella forma in vigore dal 1° gennaio 2021.

D’ora in poi, analogamente alla regolamentazione già esistente nel SSQE dell’UE, la cattura e lo stoccaggio di CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS) saranno computate nel SSQE. A tal fine, saranno stabilite a livello di ordinanza regole per la presentazione di rapporti. In particolare, verrà meno l’obbligo di consegna di diritti di emissione per le emissioni di CO2 captate e stoccate durevolmente. Al riguardo saranno considerate le normative dell’UE, e in particolare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/206645. Analogamente all’attuale regolamentazione nel SSQE dell’UE, lo stoccaggio in un sito sotterraneo all’interno dello Spazio economico europeo (SEE) sarà computabile se46 approvato conformemente alla direttiva europea CCS 2009/31/CE. A lungo termine si dovrà considerare anche lo stoccaggio geologico in Svizzera. Dato che la loro apertura richiederà nella migliore delle ipotesi 15- 20 anni, secondo lo stato attuale delle conoscenze tali siti di stoccaggio non saranno operativi prima del 2030. Per contro, deve invece essere computabile anche lo stoccaggio in prodotti longevi quali i materiali da costruzione, come previsto dalla Commissione europea nell’ambito della revisione del SSQE del luglio 202147, proposta dalla Commissione europea nel quadro del pacchetto «Fit for 55». Analogamente devono essere ammesse tutte le forme di trasporto del CO2 (ad es. autocarri, ferrovia, navi, oleodotti). La presa in considerazione della direttiva CCS tiene conto della domanda dell’industria interessata (come cemsuisse, industrie scientifiche).48 Soprattutto sullo sfondo dell’aumento dei prezzi dei diritti di emissione offre forti incentivi per la CCS dal punto di vista della realizzazione dell’obiettivo entro il 2030 e degli obiettivi climatici a lungo termine. L’UFAM sta esaminando come prevenire il doppio conteggio (nel caso di esportazioni di CO2 verso siti di stoccaggio all’estero) e quali valori limite sono appropriati per eventuali emissioni di inquinanti in relazione alla cattura di CO2. A medio termine, i valori limite devono figurare nell’ordinanza

44 Rapporto del Consiglio federale in adempimento al postulato 19.3000 KCT-CN del 15 gennaio 2019, «Promuovere l’affermazione dei vettori di trasporto non fossili nei trasporti pubblici su strada»

45 Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione. GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1.

46 Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.

47 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas serra nell’Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissioni di gas serra e del regolamento (UE) 2015/757. COM/2021/551 final.

48 Cfr. cemsuisse https://www.cemsuisse.ch/app/uploads/2021/05/Cemsuisse_Roadmap_Stand-Mai.pdf (edizione maggio 2021) e le relative prese di posizione sulla revisione dell’ordinanza sul CO2 come pure la presa di posizione «Proaktiver und effektiver Klimaschutz» di scienceindustries del 7 aprile 2021.