Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 60 pagine
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Queste forme di progetto non consentono di provare né di garantire la permanenza dello stoccaggio del carbonio.
La modifica della rubrica e della frase introduttiva del capoverso 2 è di natura redazionale.
Art. 7 rubrica, nonché cpv. 1 e 2
Il Consiglio federale stabilirà a livello di ordinanza i requisiti per il rilascio di attestati nazionali (cpv. 1). Il capoverso 1 precisa inoltre che in Svizzera rimangono possibili anche progetti di sequestro biologico. Si tratta esclusivamente di una modifica redazionale. I requisiti per la permanenza del serbatoio di carbonio sono precisati nell’ordinanza.
Il capoverso 2 deve essere abrogato. Dato lo sviluppo internazionale viene a cadere l’opzione di non equiparare il valore degli attestati nazionali ai diritti di emissione o ai certificati di riduzione delle emissioni del periodo di Kyoto.
Capitolo 2: Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO2
Sezione 1: Edifici
Art. 9 cpv. 1bis3 e 4
Con il capoverso 1bissi segnala ai Cantoni che per costruzioni nuove sostitutive esemplari dal punto di vista energetico e per edifici sottoposti a risanamenti importanti possono concedere incentivi che consentono uno sfruttamento supplementare del fondo. La formulazione aperta tiene conto del fatto che alcuni Cantoni hanno già sancito a livello di legge incentivi in tal senso. La definizione degli incentivi deve essere lasciata ai Cantoni, affinché non si creino differenze rispetto alle disposizioni cantonali esistenti. La Confederazione parte dal presupposto che ai fini di questa normativa nell’ambito della definizione di questa standard per edifici i Cantoni tengano conto anche del bilancio energetico complessivo.
Per migliorare la base di dati per il parco edifici, il capoverso 3 rafforza il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA). Nel caso delle nuove costruzioni (tra cui si annoverano anche le costruzioni nuove sostitutive) o la sostituzione degli impianti di produzione di calore per il riscaldamento e l’acqua calda nelle vecchie costruzioni, le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni edilizie devono iscrivere le informazioni fondamentali nel REA secondo l’articolo 10 capoverso 3bisdella legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale. Le informazioni da inserire nel REA, per esempio, comprendono per ogni edificio informazioni sulla fonte energetica utilizzata e sulla potenza nominale del sistema di generazione di calore sostituito e di quello nuovo, compresa la data di sostituzione.
I Cantoni prevedono un obbligo di notifica per la sostituzione del riscaldamento poiché altrimenti non dispongono di dati sullo stato dei riscaldamenti installati negli edifici oppure dispongono solo di dati insufficienti. Essi prevedono inoltre un obbligo di consulenza in caso di sostituzione di un riscaldamento alimentato a combustibili fossili con un riscaldamento a energia rinnovabile. In tal modo è possibile ovviare al fatto che ancora oggi la sostituzione del riscaldamento viene spesso effettuata senza aver assolutamente valutato il passaggio a un riscaldamento a energia rinnovabile o in quanto al riguardo sussistono dubbi infondati. Ciò corrisponde al principio di prevenzione previsto dalla Costituzione, il quale esige che si evitino effetti dannosi. L’obbligo di consulenza fornisce le informazioni necessarie per permettere di evitare emissioni di CO2 nel settore degli edifici. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni di esecuzione.