Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 60 pagine
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emissioni conseguite grazie alle quantità supplementari possono essere utilizzate per adempiere l’obbligo di compensazione. In tale contesto si applicano gli articoli 7 e 26 della legge, nonché le relative disposizioni di esecuzione. Per evitare doppi conteggi, i carburanti rinnovabili non possono essere computati contemporaneamente ai fini degli articoli 13b e 13d. Per tracciare l’impiego e la provenienza dei combustibili rinnovabili, è previsto un sistema che provi la provenienza dei combustibili rinnovabili, come già si conosce nel settore dell’elettricità.
Le persone tenute a mettere in circolazione i carburanti rinnovabili in base alla legge fiscale, per adempiere tale obbligo possono unirsi in consorzi (cpv. 4).
Il Consiglio federale può escludere dall’obbligo di introdurre carburanti rinnovabili l’immissione in libero consumo di piccole quantità di carburanti (cpv. 3). La quantità sarà specificata nelle disposizioni sull’esecuzione e si orienterà sulla disposizione di deroga esistente nell’ambito dell’obbligo di compensazione per gli importatori di combustibili fossili (cfr. art. 87 cpv. 1 dell’ordinanza sul CO2).
Chi immette carburanti è tenuto a una maggiore trasparenza (cpv. 5). Queste persone devono pertanto informare la Confederazione sia in merito ai costi sostenuti per l’immissione diretta di carburanti rinnovabili sia in merito al supplemento medio annuo prelevato alla pompa di benzina.
Art. 13c Sanzione in caso di mancato impiego di carburanti rinnovabili
Qualora una persona di cui all’articolo 13b immetta meno carburanti rinnovabili di quanto sarebbe necessario per adempiere l’obbligo d’immissione, per le emissioni di CO2 supplementari causate dal carburante fossile importato al posto del carburante rinnovabile dovrà versare un importo di 160 franchi per tonnellata di CO2eq (lett. a).
Inoltre, l’anno successivo dovrà consegnare alla Confederazione una quantità equivalente di attestati internazionali (lett. b). L’importo di 160 franchi per tonnellata di CO2eq è stabilito in base ai costi supplementari del carburante fossile rispetto al carburante rinnovabile.
Sezione 2 Carburante per l’aviazione
Art. 13d Obbligo di miscelare carburanti per l’aviazione rinnovabili al cherosene
I fornitori di carburanti per l’aviazione che vendono cherosone negli aeroporti sono d’ora in avanti tenuti a miscelare al cherosene fossile una determinata quantità di carburante per l’aviazione rinnovabile. Tale quota di miscelazione può comprendere una quota minima di carburanti sintetici rinnovabili per l’aviazione. I carburanti per l’aviazione rinnovabili e i carburanti sintetici rinnovabili devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 35d LPAmb (cpv. 1). Per evitare doppi conteggi, i carburanti rinnovabili non possono essere computati contemporaneamente ai fini degli articoli 13b e 13d.
Il Consiglio federale stabilisce la quota di miscelazione e la quota minima di carburanti sintetici rinnovabili per l’aviazione, tenendo conto degli sviluppi e delle regolamentazioni internazionali, in particolare nell’Unione europea (cpv. 2). La Commmissine europea vuole fissare la quota di miscelazione e la quota minima di carburanti sintetici rinnovabili per l’aviazione per un periodo di ciqnue anni ciascuno. A partire dal 2025 si applicherebbe una quota di miscelazione di carburanti per l’aviazione rinnovabili del 2 per cento e a partire dal 2030, la quota sarebbe pari al 5 per cento, con una quota minima di carburanti sintetici rinnovabili per l’aviazione dello 0,7 per cento.
I fornitori di carburanti per l’aviazione devono rispettare la quota di miscelazione richiesta sull’arco dell’anno civile e in relazione alle tonnellate complessive di cherosene vendute e acquistate per il rifornimento in Svizzera. A tal fine, i fornitori possono riunirsi in consorzi