Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 60 pagine
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Art 35d
Con il termine dell’agevolazione dell’imposizione degli oli minerali per i biocarburanti alla fine di giugno 2023 decadono contestualmente le esigenze ecologiche e sociali stabilite attualmente nella legislazione sull’imposta sugli oli minerali, grazie alle quali finora in Svizzera sono giunti sul mercato soltanto carburanti innocui sotto il profilo ecologico e sociale. Il vigente articolo 35d nella LPAmb, che per la messa in commercio di biocarburanti rinvia alla legislazione in materia di imposizione degli oli minerali, deve perciò essere sostituito da un nuovo articolo 35d che trasferisce al Consiglio federale la competenza di stabilire esigenze ecologiche. Nel titolo, inoltre, si sostituisce «biocarburanti» e «biocombustibili» con «carburanti e combustibili rinnovabili» (cfr. spiegazioni all’art. 7 cpv. 9 e 10 LPAmb).
Il capoverso 1 stabilisce che i carburanti rinnovabili possono essere messi in commercio soltanto se sono conformi alle esigenze ecologiche. Il Consiglio federale è incaricato di definire queste esigenze ecologiche applicabili ai carburanti rinnovabili. Le esigenze saranno impostate in modo tale che, analogamente all’attuale situazione, siano messi in commercio soprattutto carburanti prodotti a partire da rifiuti e residui di produzione. Ciò garantisce il rispetto del principio «piatto-trogolo-serbatoio» e parzialmente anche del principio dell’utilizzazione a cascata. ’Ritenuto che neanche in futuro dovranno giungere sul mercato svizzero agrocarburanti (cpv. 3), gran parte delle riserve sociali è soddisfatta così che, al momento attuale, ogni normativa supplementare ai sensi di uno «Swiss Finish» diventa superflua.
Conformemente al capoverso 1, nel formulare i requisiti il Consiglio federale si atterrà alla normativa vigente nell’UE (cfr. direttiva (UE) 2018/2001), e ciò poiché il commercio di carburanti e combustibili rinnovabili è comunque già strettamente collegato al mercato dell’UE, a causa della limitata capacità produttiva in Svizzera. In futuro, l’UE intende promuovere in particolare carburanti rinnovabili evoluti (i cosiddetti advanced biofuel, ad es. prodotti a partire da alghe, rifiuti biogeni o materiale contenente cellulosa).
Negli ultimi anni è aumentato il consumo di combustibili rinnovabili gassosi. Inoltre, sono presenti segnali di un impiego sempre maggiore di combustibili rinnovabili liquidi. Di conseguenza, anche ai combustibili rinnovabili si dovrebbero applicare requisiti per impedire che i carburanti rinnovabili che non li adempiono siano impiegati quali combustibili rinnovabili (ad es. l’impiego di olio di palma per la generazione di calore). La formulazione potestativa al capoverso 2 accorda al Consiglio federale un margine discrezionale più ampio nella decisione sui requisiti applicabili ai combustibili rinnovabili.
Il capoverso 3 esclude carburanti e combustibili prodotti a partire da materie prime che possono essere impiegate quali derrate alimentari o alimenti per animali (ad es. olio di palma, soia ecc.). Parimenti escluse sono combustibili e carburanti da materie prime che non sono derrate alimentari o alimenti per animali (ad es. Miscanthus, Jatropha ecc.), ma che vengono coltivate su superfici coltive che non sono dunque più a disposizione per la produzione alimentare. L’eccezione per i carburanti e i combustibili rinnovabili in equilibrio di massa facilita gli scambi con l’UE poiché, nell’UE, il commercio di carburanti e combustibili rinnovabili si basa su un sistema di bilancio di massa secondo l’articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001. Questo sistema di bilancio di massa permette di miscelare forniture di materie prime o di combustibili rinnovabili che hanno diverse caratteristiche di sostenibilità. Questo sistema è paragonabile alla garanzia di origine per l’elettricità. Il bilancio di massa assicura che la somma di tutte le sostanze riprese dalla miscela disponga delle stesse caratteristiche di sostenibilità della somma di tutte le sostanze aggiunte alla miscela. Inoltre, esistono sistemi su base volontaria riconosciuti dalla Commissione, mediante i quali si può dimostrare la fabbricazione e la messa in commercio di una determinata quantità di carburanti o di combustibili rinnovabili che non è stata prodotta a partire da derrate alimentari o alimenti per animali, non entra in concorrenza diretta con la produzione di derrate alimentari e può essere considerata una sola volta. Anche per l’esecuzione in Svizzera si deve ricorrere a tali sistemi su base volontaria.