Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 60 pagine

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Art. 40d Verifica dei rischi finanziari legati al clima

Le disposizioni dell’articolo 40d comprendono tutti i «rischi finanziari legati al clima» per gli attori del mercato finanziario. L’espressione «rischi legati al clima» nei capoversi 1 e 2 comprende i rischi fisici legati al clima, ossia i rischi finanziari dovuti per esempio a un aumento della frequenza di intemperie o di periodi di siccità. Se sono adottati in tutto il mondo provvedimenti (ad es. una tassa sul CO2) che limitano o rincarano direttamente il consumo di energie fossili, le aziende interessate possono perdere valore. L’espressione comprende anche questi cosiddetti «rischi di transizione».

Per il rapporto periodico di cui al capoverso 3, concernente tale verifica all’attenzione del pubblico, possono essere utilizzati strumenti esistenti (monitoraggio dei rischi della FINMA e rapporto sulla stabilità finanziaria della BNS) e, all’occorrenza, redatti ulteriori rapporti autonomi.

Art. 41 Informazione e formazione

Nell’ambito della revisione totale della legge sul CO2 vigeva il parere unanime che la formazione e la formazione continua di persone che adempiono compiti secondo la presente legge erano definite in senso troppo stretto. Già ora sono infatti promossi sviluppi di professioni o in generale la formazione e la formazione continua che tematizzano l’attività professionale nel contesto della protezione del clima (cpv. 1). Una priorità è posta in tal senso sulla formazione professionale di base e sulla formazione professionale superiore. Il Consiglio federale stabilisce i criteri per la concessione degli aiuti finanziari.

D’ora in poi, anche l’informazione e la consulenza al pubblico devono contemplare non soltanto provvedimenti per ridurre le emissioni di gas serra, ma anche gli effetti del cambiamento climatico e i provvedimenti atti a gestirli (cpv. 2).

Art. 41a Promozione di tecnologie di propulsione che si avvalgono di fonti energetiche rinnovabili e che sono neutrali dal punto di vista delle emissioni di CO2

Fino al massimo alla fine del 2035, la Confederazione può versare aiuti finanziari per un importo massimo di 20 milioni di franchi all’anno per tecnologie di propulsione neutrali dal punto di vista del CO2 nel trasporto pubblico su strada e nella navigazione (cpv. 1 e 2). Sono considerate neutrali dal punto di vista delle emissioni di CO2, le tecnologie di propulsione che funzionano esclusivamente con fonti energetiche quali l’elettricità o l’idrogeno. In questo modo vengono finanziati i costi supplementari delle tecnologie di propulsione rinnovabili rispetto a quelle tradizionali. Il Consiglio federale stabilisce i relativi criteri (cpv. 3).

Capitolo 8: Disposizioni penali

Art. 45a Altre infrazioni

Le nuove disposizioni penali interessano i settori dell’obbligo di compensazione degli importatori di carburanti fossili (cpv. 1 lett. a), del sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) (cpv. 1 lett. b) e dei carburanti (cpv. 1 lett. c).

In passato, è apparso un possibile maggiore potenziale di frode per quanto concerne i progetti di compensazione, che può essere arginato con il nuovo articolo. In futuro, l’articolo 45a permetterà di punire con la multa indicazioni false fornite al momento della presentazione della domanda e del monitoraggio nell’ambito di progetti di compensazione e di programmi.

Nel SSQE sono necessarie disposizioni penali in particolare nell’ambito del trasporto aereo poiché, a differenza dei gestori di impianti fissi, gli operatori di aeromobili non sono incenti-