Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 60 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 41Fedlex · Rapporto esplicativo

vati a partecipare al SSQE. Essi non pagano infatti la tassa sul CO2 sui combustibili e pertanto non hanno nemmeno bisogno della relativa esenzione quale controprestazione per la partecipazione al SSQE.

Per le persone che immettono in libera pratica dal punto di vista fiscale carburanti destinati al trasporto terrestre e per i fornitori di carburanti per l’aviazione e gli esercenti di aeromobili, le disposizioni penali sono un mezzo efficace per far rispettare l’obbligo di cooperazione nella rendicontazione alla Confederazione e garantire così l’attuazione di questi strumenti.

Il capoverso 1 consente di punire le infrazioni intenzionali menzionate con multe fino a 30 000 franchi. Il capoverso 2 punisce anche le infrazioni negligenti. Per le violazioni negligenti può essere comminata una multa fino a 10 000 franchi.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 49c Trasferimento dei diritti di emissione, dei certificati di riduzione delle emissioni e degli attestati non utilizzati

I diritti di emissione di cui all’articolo 2 capoverso 3 e i certificati di riduzione delle emissioni di cui all’articolo 2 capoverso 4 che non sono stati utilizzati nel periodo 2022-2024 possono essere riportati illimitatamente al periodo 2025–2030 (cpv. 1 e 2). La trasferibilità dei diritti di emissione al periodo successivo al 2030 sarà disciplinata in futuro nella legge. Gli attestati rilasciati conformemente all’articolo 7 nel periodo 2022–2024 e non utilizzati possono essere riportati illimitatamente al periodo 2025–2030. I vari diritti di emissione sono detenuti da privati nel loro conto nel registro dello scambio di emissioni. La mancata possibilità di trasferire i loro diritti equivarrebbe a un esproprio. Gli attestati sarebbero infine a carico dei consumatori che pagherebbero un supplemento sul prezzo del carburante.

4.2 Legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm)

Art. 18 cpv. 1bis

L’articolo 18 capoverso 1 bisdella legge federale sull’imposizione degli oli minerali sarà abrogato con l’entrata in vigore del presente progetto di legge. Da quel momento viene meno la restituzione prevista per i carburanti fossili utilizzati dalle imprese di trasporto concessionarie della Confederazione. In tal modo, si intende tassare i carburanti utilizzati negli autobus con motori alimentati a diesel, al fine di accelerare la diffusione sul mercato di autobus alimentati con carburanti rinnovabili. Per contro il bilancio generale della Confederazione stanzierà fondi per promuovere il passaggio ad autobus con motori alimentati a carburanti rinnovabili (cfr. spiegazioni all’art. 41a legge sul CO2). Questi costi saranno bilanciati da introiti supplementari della Confederazione che risulteranno a partire dal 2025 dall’abrogazione del rimborso della tassa sugli oli minerali previsto per gli autobus diesel delle aziende di trasporto concessionate. Perlomeno all’inizio gli oneri supplementari dovrebbero essere così approssimativamente coperti.

4.3 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (LTTP)

Art. 4 cpv. 1bis

L’esenzione dalla TTPCP è al momento disciplinata a livello di ordinanza. Attualmente è illimitata nel tempo e si applica soltanto ai veicoli a motore a propulsione esclusivamente elettrica. L’integrazione di cui all’articolo 4 capoverso 1bisdisciplina l’esenzione a livello di