Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 60 pagine
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legge fino al 2030, segnalando dunque che la stessa è a tempo determinato per i veicoli elettrici e che d’ora in poi varrà anche per l’idrogeno quale fonte di energia.
Con l’inserimento nella LTTP dei veicoli elettrici e a idrogeno, le disposizioni concernenti la stessa fattispecie nell’ordinanza sul traffico pesante55 (art. 3 cpv. 1 lett. j) sono abrogate.
4.4 Legge del 30 settembre 2016 sull’energia (LEne)
Art. 53 cpv. 2bis
Le modifiche concernono gli aiuti finanziari secondo l’articolo 49 capoverso 2 LEne. D’ora in poi, per la determinazione dei costi computabili e quindi dei contributi non saranno più determinanti i costi supplementari non ammortizzabili, bensì i costi non ammortizzabili. A questo riguardo, la legge stabilisce inoltre che questi costi non ammortizzabili derivano soltanto dalle parti del progetto che riguardano gli aspetti innovativi dal profilo tecnico e necessari per un’attuazione adeguata nell’arco della durata, ossia quelle parti del progetto per cui sussiste un rischio «innovativo» e per cui la promozione è pertanto rilevante.
Inoltre, al capoverso 2bisle aliquote di contribuzione vengono aumentate dal 40 al 50 per cento. Per i progetti pilota non ancora giunti a completa maturazione sotto il profilo tecnologico e che comportano rischi tecnici e finanziari elevati, viene altresì introdotta la possibilità di fissare l’aliquota di contribuzione eccezionalmente al 70 per cento anziché al 60 per cento come previsto oggi, a condizione che la Confederazione abbia un interesse particolare per il progetto e che il rapporto costi-benefici sia vantaggioso. Ciò consente di sostenere in modo particolare i progetti in una fase critica, prima che gli investitori siano disposti ad assumersi gran parte del rischio. Questa modifica avvicina il programma pilota e di dimostrazione ai tassi di finanziamento di altri programmi di promozione, ad esempio la promozione di progetti di innovazione da parte di Innosuisse, che può farsi carico fino al 50 per cento dei costi del progetto, o la promozione della ricerca e dello sviluppo nel settore aeronautico, dove l’aliquota si situa tra il 40 e l’80 per cento (cfr. le spiegazioni dell’articolo 103b LNA nel presente rapporto). Per trasferire dalla ricerca al mercato le nuove tecnologie sviluppate, indispensabili per l’attuazione della politica energetica e climatica, lo Stato deve assumere una quota adeguata del rischio. Le PMI svizzere, che costituiscono oltre l’80 per cento dell’economia svizzera, non possono e non vogliono assumersi da sole il rischio inerente a questa fase iniziale. Senza l’assunzione di una quota adeguata del rischio, l’investimento dello Stato nella ricerca non troverà la strada dai laboratori e dalle pubblicazioni scientifiche al mercato. Ne è prova anche il fatto che alle attuali condizioni di finanziamento (40% dei costi non ammortizzabili), gli attori non esauriscono il budget disponibile.
4.5 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)
Art. 103 b
Per creare la base legale per promuovere i carburanti per l’aviazione sintetici rinnovabili occorre rivedere l’articolo 103b LNA. Le misure corrispondenti possono essere sostenute con un importo massimo di 20 milioni di franchi all’anno stanziato dal bilancio della Confederazione. I costi di investimento per un impianto dimostrativo PtL ammontano a circa 50 milioni di franchi. La Svizzera dispone in questo settore di aziende innovative e, in generale, un buon vantaggio localizzativo, due aspetti che l’utilizzo di tali fondi dovrebbe consentire di mantenere e di ampliare. Il capoverso 1 rimane invariato, misure volontarie a parte.
55 RS 641.811 Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)