Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 60 pagine
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La seguente tabella riassume gli strumenti finanziati con i proventi della tassa sul CO2. Gli importi stanziati per i singoli strumenti di finanziamento devono essere determinati dal Consiglio federale nel preventivo dell’anno successivo e sono quindi soggetti alla sovranità di bilancio del Parlamento, in analogia agli aiuti finanziari illustrati nella tabella precedente.
Strumenti Costi in mio. di CHF Finanziati con i proventi all’anno della tassa sul CO2
Riduzione delle emissioni di CO2 max. 420 Illimitato.
negli edifici (Programma Edifici art.
34 cpv. 1 P-LCO2)
Sostituzione di impianti di riscalda- 40 Limitato fino al 2030.
mento (attuazione nel quadro del
Programma Edifici art. 34 cpv. 3 L-
CO2)
Promozione di geotermia e pianifi- max. 35 Geotermia illimitato, pianificazione energetica (art. 34a P- cazione energetica fino a LCO2) fine 2030
Fondo per le tecnologie per finan- max. 30 Illimitato
ziare fideiussioni e coprire i rischi
(art. 35 cpv. 1 P-LCO2)
Totale finanziato con i proventi max. 525 della tassa sul CO2 vincolati allo scopo
Per le misure di promozione nel settore degli edifici e per il fondo per le tecnologie sarà vincolato al massimo il 49 per cento della tassa sul CO2 applicata ai combustibili fossili (finora al massimo un terzo, ossia 450 milioni di franchi all’anno). Le singole destinazioni d’impiego (Programma Edifici, sostituzione dei riscaldamenti, geotermia, pianificazione energetica e fondo per le tecnologie) sono limitate dalla legge a un massimo di 525 milioni di franchi all’anno. I finanziamenti della sostituzione degli impianti di riscaldamento e della pianificazione energetica sono limitati fino alla fine del 2030. Successivamente, purché i Cantoni applichino in modo coerente e rafforzino continuamente le loro norme modello, i sistemi di riscaldamento con energie rinnovabili dovrebbero diventare lo standard relativo alla sostituzione dei sistemi di generazione del calore. Le sanzioni degli importatori di veicoli saranno vincolate per promuovere le stazioni di ricarica. Finora questi fondi sono stati versati al Fondo per le strade nazionali e per il traffico d’agglomerato (FOSTRA). Con il presente progetto di legge le sanzioni saranno interamente vincolate a favore delle stazioni di ricarica. Nel periodo 2025-2030 i proventi delle sanzioni ammonteranno presumibilmente in media a circa 30 milioni di franchi all’anno. La soppressione di questo versamento nel FO-STRA non influisce sul momento dell’aumento del supplemento d’imposta gravante gli oli minerali che si verificherebbe se il patrimonio del fondo dovesse scendere al di sotto della soglia di 500 milioni di franchi; il conferimento è troppo esiguo rispetto ai circa 3 miliardi di franchi, attualmente stimati, che confluiranno in media annualmente nel periodo 2020-2040 nel finanziamento del traffico stradale. Inoltre, le oscillazioni annue potranno essere elevate sul fronte sia delle entrate sia delle uscite e ammontare a diverse centinaia di milioni di franchi all’anno.
L’influsso del presente progetto sui minori introiti dalla TTPCP non è quantificabile. Essa dipenderà dalla diffusione degli autocarri a propulsione elettrica. Prospettive energetiche 2050+ stima la loro quota di mercato all’8 per cento per il 2030. In questo scenario, gli introiti lordi della TTPCP diminuirebbero gradualmente di un importo massimo di 100 milioni di