Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/124: Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE - 2a fase · 3 pagine

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Aktenzeichen: / BAV-511.1-00001/00017/00003/00032/00002/00001

Art. 10a

La disposizione garantisce che in presenza di rischi per la sicurezza i responsabili di cui all'articolo 10 possano adottare le misure del caso, obbligandoli al reciproco scambio d'informazioni. Se ad esempio un caricatore constata che un carro presenta criticità sotto il profilo della sicurezza, deve informarne l'impresa di trasporto ferroviario (ITF) interessata (e se del caso il detentore).

Art. 10b

L'obbligo di cui all'articolo 10b concerne essenzialmente le ITF; i gestori dell'infrastruttura (GI) ne sono interessati solo se gestiscono veicoli (art. 5a cpv. 1bis). I gestori di tratte non interoperabili sono liberi di decidere quante informazioni intendono mettere a disposizione nel registro dell'infrastruttura.

Art. 12

Capoverso 5: concerne segnatamente l'esercizio delle ferrovie piuttosto che quello di impianti tecnici quali ad esempio per l'approvvigionamento energetico.

Art. 15a

Capoverso 1: nel concetto di costruzione ed esercizio rientrano le realizzazioni ex novo, le modifiche, i rinnovi come pure le sostituzioni nell'ambito di lavori di manutenzione di impianti ferroviari e di veicoli nonché di loro parti costitutive.

Capoverso 2 (invariato): sotto il profilo sostanziale per la rete interoperabile principale e quella complementare si applicano fondamentalmente gli stessi requisiti. Tranne che per le STI ENE numero 4.2.x,

Art. 15b

Capoverso 2: l'UFT può stabilire quali STI si intendono per disposizioni tecniche di esecuzione.

Art. 15ebis

Corrisponde all'attuale articolo 15j capoverso 1; è stato spostato nella sezione Disposizioni generali in quanto applicabile anche senza autorizzazione d'esercizio.

Art. 15eter

Corrisponde all'attuale articolo 15k per quanto riguarda i componenti di interoperabilità.

Art. 15h

Lo scopo è esaminare e approvare genericamente i requisiti in maniera per quanto possibile esaustiva affinché non si rendano più necessari esami aggiuntivi del caso specifico.

Art. 15i

È una disposizione speciale rispetto all'articolo 5l relativa all'attestato di sicurezza per i veicoli interoperabili.

Art. 15ibis

Concretizza l'articolo 6 capoverso 3 per quanto concerne l'infrastruttura interoperabile.

Il capoverso 2 (attuale art. 15m cpv. 2) può essere abrogato poiché nulla aggiunge rispetto al capoverso 1.

Art. 15iter

Corrisponde all'attuale articolo 15n capoverso 2 lettera b.

Art. 15j

Corrisponde per lo più all'attuale articolo 15h. L'espressione «impresa ferroviaria» è stata sostituita con «richiedente» poiché anche altre imprese possono presentare una domanda.

Art. 15k

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