Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/124: Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE - 2a fase · 3 pagine
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Aktenzeichen: / BAV-511.1-00001/00017/00003/00032/00002/00001
Corrisponde all'attuale articolo 15j capoverso 2.
Art. 15kbis
Corrisponde all'attuale articolo 15k per quanto concerne i sottosistemi di natura strutturale.
Capoverso 2: si applica in Svizzera salvo prescrizioni tecniche nazionali notificate (PTNN) divergenti.
Art. 15n
Corrisponde all'attuale articolo 15n capoverso 2 lettera a, integrato con spiegazioni relative alle PTNN.
Art. 15o
Capoverso 1: per i veicoli destinati all'impiego non solo in Svizzera ma anche in un Paese confinante non sussiste libertà di scelta e l'autorizzazione (nella direttiva (UE) 2016/797 denominata «autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato») deve essere rilasciata dall'ERA. La tutela giuridica è retta dalle pertinenti disposizioni del diritto europeo.
Per i veicoli interoperabili destinati a circolare nella sola Svizzera, invece, vi è libertà di scelta e l'autorizzazione può essere rilasciata dall'ERA o dall'UFT. Non sono oggetto di questo capitolo i veicoli non interoperabili, per i quali l'UFT rilascia l'autorizzazione d'esercizio.
Capoverso 2: corrisponde all'attuale articolo 15o capoverso 1. L'ERA rilascia le autorizzazioni per tutti gli Stati membri. Per autorizzazioni di autorità estere si intendono quelle rilasciate in Stati non UE.
Capoverso 3: l’UFT valuta il rispetto delle PTNN all'attenzione dell'ERA che, sulla base di questa valutazione, rilascia l'autorizzazione (anche) per la Svizzera. L'autorizzazione di esercizio è valida in Svizzera per tutte le tratte a scartamento normale (compresi i binari con tre rotaie e le tratte a cremagliera) sulle quali sono rispettate le condizioni per l'accesso alla rete.
Capoverso 4: la disposizione è applicabile, da un lato, quando la Svizzera è chiamata a valutare all'attenzione dell'ERA PTNN che corrispondono a quelle di un Paese confinante e, dall'altro, per le autorizzazioni destinate alla sola Svizzera in merito alle quali quest'ultima deve valutare anche il rispetto delle STI.
Art. 15q
Corrisponde all'articolo 34 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545.
Art. 15qbis
Serve a stabilire l'equivalenza con l'articolo 26 paragrafo 1 della direttiva (UE) 2016/797.
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