Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/126: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2022 · 58 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2022 Rapporto sui risultati delle consultazioni ORRPChim
conversione delle autorizzazioni speciali oltre il 30 giugno 2026, senza specificare una data concreta. (Cantone TI)
• 1 partecipante (Cantone SZ) chiede una riduzione del termine per la conversione delle
vecchie autorizzazioni speciali, senza specificare una data concreta.
• 1 partecipante (Cantone VS) chiede che il periodo entro cui sostituire le autorizzazioni
speciali duri 18 mesi anziché 6, e che quindi inizi l’1° gennaio 2025 e termini il 30 giugno 2026.7
• 1 partecipante (VL) chiede che il termine non venga fissato al 30 dicembre 2026, bensì già
al 30 dicembre 2024.
• 1 partecipante vorrebbe che all’articolo 16 capoverso 1 dell’ordinanza concernente il
registro delle autorizzazioni speciali per l’impiego di prodotti fitosanitari venisse indicato esplicitamente che è consentita la notifica all’UFAM via e-mail. (FSPC)
• 1 partecipante chiede che l’obbligo di formazione continua venga scaglionato, dando la
priorità ai certificati di vecchia data. L’obbligo di formazione continua entro la metà del 2030 dovrebbe valere per i titolari di autorizzazioni speciali rilasciate prima dell’entrata in vigore della legislazione sui prodotti chimici nel 2005. (Cantone SG)
Richieste relative alla prova dell’avvenuta formazione continua all’atto della sostituzione dell’autorizzazione speciale (cpv. 1 e 2)
• 21 partecipanti chiedono che la sostituzione delle autorizzazioni speciali rilasciate secondo
il diritto previgente sia condizionata alla prova che certifichi di aver completato con successo la formazione continua (PS, 17 organizzazioni nazionali (4AQU, MpA, apisuisse, AquaViva, biorespect, BioSuisse, BirdLife, FF, Greenpeace, PRN, PUSCH, FSP, SKS, SSIGA, VL, VSA, WWF), 2 organizzazioni cantonali e regionali (AWBR, WVZ), 2 imprese (HWAG, IWB)). Uno di essi (SSIGA) chiede concretamente che sia comprovato lo svolgimento di 10 ore di formazione continua.
• 1 partecipante (WVZ) chiede che, a partire dall’1° gennaio 2027, soltanto chi è stato
formato secondo la nuova procedura possa acquistare e utilizzare prodotti fitosanitari.
Richieste relative alla durata di validità dell’autorizzazione speciale in caso di sua sostituzione (cpv. 2)
• 22 partecipanti chiedono di ridurre la durata di validità delle autorizzazioni speciali sostituite
a 5 anni. (PS, 18 organizzazioni nazionali (4AQU, MpA, apisuisse, AquaViva, biorespect, BioSuisse, BirdLife, FF, Greenpeace, PRN, PUSCH, FSP, SKS, SSIGE, VL, Stazione ornitologica, VSA, WWF), 2 organizzazioni cantonali e regionali (AWBR, WVZ), 2 imprese (HWAG, IWB)). 1 altro partecipante chiede di ridurre la durata di validità delle autorizzazioni speciali sostituite a 3 anni. (Cantone BL)
Queste richieste contengono riferimenti a contenuti di altri ambiti del progetto:
o Riferimento all’articolo 16 dell’ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l’impiego di prodotti fitosanitari (Disposizioni transitorie): 5 partecipanti chiedono che le disposizioni transitorie di cui all’articolo 16 capoverso 2 dell’ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l’impiego di prodotti fitosanitari siano analoghe a quelle dell’articolo 23a ORRPChim e dell’articolo 12 OAS-A e che la validità sia limitata a cinque anni. (AquaViva, FSP, SKS, VL, WWF). Altri 2 partecipanti chiedono, rispetto all’articolo 16 capoverso 2 dell’ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l’impiego di prodotti fitosanitari, che le disposizioni transitorie siano definite in modo tale che a
7 Questa richiesta si riferisce al capitolo 4.1.6 del Rapporto esplicativo, ma per completezza viene riportata qui. 17/58 054.10-00772/00002/00018/Q324-0774