Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/126: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2022 · 58 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2022 Rapporto sui risultati delle consultazioni ORRPChim

generale, di disinfettanti nelle piscine pubbliche, di conservanti del legno o refrigeranti) sia limitata nel tempo. (Cantone GE)

Varie richieste riguardano la modifica o la precisazione di diversi capitoli del Rapporto esplicativo (tutte formulate dal Cantone VS)

• Capitolo 1.1.4: andrebbero aggiunte altre professioni (maraîcher/ère, viticulteur/trice et

arboriculteur/trice).

• Capitolo 2: oltre all’elenco delle domande d’esame dovrebbe essere disponibile anche un

servizio di assistenza agli esami per tutta la Svizzera, che chiarisca eventuali questioni relative alle domande d’esame.

• Capitolo 5.1.2: la differenza di costi tra le varie autorizzazioni speciali può essere percepita

come un’ingiustizia, per cui dovrebbe essere illustrata meglio.

• Capitolo 5.3: andrebbe introdotto un esame teorico.

• Capitolo 5.6.3: gli effetti sul cambiamento strutturale – dovendo le piccole aziende

rivolgersi sempre più spesso a terzi (professionisti) – non sono citati in tale sede e andrebbero aggiunti.

Richiesta relativa all’articolo 8 capoverso 1 (non fa parte del progetto)

• 19 partecipanti chiedono di stabilire in un nuovo capoverso (art. 8 cpv. 1bis ORRPChim)

che le competenze specialistiche dei titolari di autorizzazioni speciali devono essere allineate ai nuovi standard di riduzione del rischio delle buone pratiche agricole. (PS, 15 organizzazioni nazionali (4AQU, MpA, AquaViva, biorespect, BioSuisse, BirdLife, FF, Greenpeace, PRN, PUSCH, FSP, SKS, VL, VSA, WWF), AWBR, 2 imprese (HWAG, IWB)). 1 altro partecipante (Stazione ornitologica) chiede che all’articolo 8 capoverso 1 vengano aggiunte le conoscenze concrete che una persona deve acquisire per ottenere l’autorizzazione speciale, nello specifico in materia di misure preventive per la protezione delle colture, meccanismi di regolazione naturale e uso di tecniche biologiche e meccaniche.

Richiesta relativa all’articolo 7 capoverso 1 (non fa parte del progetto)

• 2 partecipanti approvano il fatto che l’articolo 7 non venga modificato. Esso stabilisce che

tutte le persone che, senza eccezioni, utilizzano PF a livello professionale o commerciale devono essere in possesso di un’autorizzazione speciale. Il tipo di PF non ha alcuna rilevanza ai fini di questo obbligo: a prescindere dal prodotto utilizzato (compresi quelli omologati per l’uso nella produzione biologica o nel settore ricreativo), l’autorizzazione speciale è necessaria se l’utilizzo avviene in un contesto commerciale o professionale. (Cantone OW, CDPNP)

• 1 partecipante chiede di riformulare l’articolo 7 capoverso 1 lettera a numero 1 in maniera

tale che per l’impiego di «prodotti fitosanitari autorizzati solo per uso non professionale» non occorra un’autorizzazione speciale. Non si capisce perché, alle nuove condizioni, un custode necessiti di un’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti che può acquistare e utilizzare come privato senza tale autorizzazione. In linea di principio gli utilizzatori professionali dovrebbero avere la possibilità di scegliere: se per i loro scopi sono sufficienti prodotti autorizzati per uso non professionale, non dovrebbero necessitare di un’autorizzazione speciale. Solo se necessitano di prodotti autorizzati esclusivamente per l’uso professionale, hanno bisogno anche di un’autorizzazione speciale. (Cantone AG)

Richiesta relativa all’articolo 7 capoverso 3 (è parte integrante del progetto, ma la ORRPChim prevede già in questo capoverso che il Dipartimento competente possa definire eventuali deroghe).

• 6 partecipanti chiedono di definire più precisamente quali «deroghe all’obbligo di

autorizzazione» potrebbero eventualmente esserci (Cantoni FR, SH, SO, TG, ZH e CSF).

19/58 054.10-00772/00002/00018/Q324-0774