Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/126: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2022 · 58 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2022 Rapporto sui risultati delle consultazioni ORRPChim

soggetti operanti nell’agricoltura (Uti), soggetti operanti nella tutela delle acque o dell’ambiente (Acq), altri (Alt).

1.2 Valutazione globale dei pareri

Ai fini della valutazione globale gli argomenti del progetto si articolano in tre blocchi tematici. Gli autori dei pareri sono invece raggruppati in base al secondo criterio citato al capitolo 1.1.

Validità dell’autorizzazione speciale, disposizioni transitorie, riconoscimento UE/AELS

I pareri sono perlopiù favorevoli alla limitazione della durata di validità delle autorizzazioni speciali, associata a requisiti concreti per la formazione continua, e all’articolazione dell’impianto normativo in ordinanze. I commenti critici riguardano in particolare il periodo di validità delle autorizzazioni speciali e le disposizioni transitorie.

Da parte dei Cantoni e delle conferenze cantonali, poco più della metà (16 dei 24 Cantoni che si sono espressi sugli artt. 9 e 10 ORRPChim) vorrebbe limitare la durata di validità delle autorizzazioni speciali a cinque anni. Per quanto riguarda le disposizioni transitorie, la maggioranza dei Cantoni gradirebbe che l’obbligo di formazione continua venisse scaglionato, dando la priorità ai certificati di vecchia data. Per i titolari di autorizzazione speciale in possesso di un certificato rilasciato prima dell’entrata in vigore della legislazione sui prodotti chimici nel 2005, andrebbe introdotto un obbligo di formazione continua da assolvere entro la metà del 2030. Nel Rapporto esplicativo (cap. 4.1.2) si chiede, in merito a quanto specificato per l’articolo 7 (Condizioni per l’utilizzazione di prodotti fitosanitari da parte di utilizzatori professionali), di precisare quali siano i prodotti utilizzabili (ad es. vigna) e di chiarire il fatto che non è possibile richiedere un’autorizzazione speciale per l’uso di prodotti fitosanitari (PF) in un contesto non professionale.

Da parte degli utilizzatori e dei soggetti operanti nell’agricoltura, circa la metà (16, inclusa l’USC, dei 30 pareri in tutto formulati dai soggetti operanti nell’agricoltura) chiede che la durata di validità dell’autorizzazione speciale sia limitata a cinque anni e che la durata della formazione continua venga ridotta. Per i termini transitori, la maggior parte dei soggetti operanti nell’agricoltura chiede che il termine per la conversione delle autorizzazioni speciali sia prorogato di sei mesi al 31 dicembre 2026. Sulla stessa linea, anche le autorizzazioni rilasciate ai sensi del diritto previgente dovrebbero rimanere valide altri sei mesi. Si chiede inoltre che, in caso di omessa formazione continua, l’autorizzazione speciale venga sospesa per un anno, con la possibilità di essere riattivata al termine del corso di formazione, e che il Dipartimento o l’UFAM informi per iscritto i titolari delle autorizzazioni speciali un anno prima della loro scadenza.

La maggior parte dei pareri espressi dai soggetti operanti nella tutela dell’ambiente chiede che la durata di validità delle autorizzazioni speciali (e quindi anche di quelle sostituite entro la fine del 2026) sia limitata a cinque anni.

Competenze dei titolari di autorizzazioni speciali, formazione continua, esame, finanziamento

In linea di massima l’introduzione di un obbligo di formazione continua viene accolta favorevolmente. I commenti critici riguardano la diversa durata della formazione a seconda del campo di applicazione, la definizione dettagliata dei contenuti e il formato dei corsi, nonché i termini ristretti per la conversione delle autorizzazioni in essere.

I Cantoni e le conferenze intercantonali accolgono con favore la concretizzazione dei requisiti relativi alle OAS e alla formazione continua, ma alcuni vorrebbero che ciò avvenisse d’intesa con le associazioni di categoria e gli enti di formazione continua.

Da parte degli utilizzatori e dei soggetti operanti nell’agricoltura viene spesso chiesto che i costi aggiuntivi della formazione continua obbligatoria siano a carico del Dipartimento competente.

I soggetti operanti nella tutela dell’ambiente accolgono con favore il fatto che i diplomi non vengano più riconosciuti come equivalenti a un’autorizzazione speciale PF se i contenuti

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