Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/126: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2022 · 58 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2022 Rapporto sui risultati delle consultazioni ORRPChim

caso di omessa formazione continua, l’autorizzazione speciale venga sospesa per un anno, con la possibilità di essere riattivata al termine del corso di formazione, e che il Dipartimento o l’UFAM informi per iscritto i titolari delle autorizzazioni speciali un anno prima della loro scadenza.

I soggetti operanti nella tutela dell’ambiente sono favorevoli al fatto che i diplomi non siano più sufficienti per ottenere un’autorizzazione speciale, ma che sia necessario un esame. La durata di validità dell’autorizzazione speciale dev’essere limitata a cinque anni e il suo rilascio dev’essere condizionato al «superamento» di un esame. Le nuove disposizioni in materia di sanzioni sono accolte favorevolmente. Contrario, invece, è l’atteggiamento nei confronti dei contributi agli organi incaricati degli esami e delle formazioni, dal momento che i corsi dovrebbero essere offerti a prezzo di costo. All’articolo 8 ORRPChim chiedono che venga inserito un nuovo capoverso 1bis(nuovo), che stabilisca l’orientamento delle competenze dei titolari di autorizzazioni speciali ai nuovi standard di riduzione del rischio delle buone pratiche agricole.

In più punti del Rapporto esplicativo si chiedono varie precisazioni, soprattutto per chiarire e uniformare l’esecuzione.

2.1.3.2 Articolo 8 capoverso 2 ORRPChim (sostituzione dell’equiparazione con autorizzazioni speciali dell’UE/AELS)

4 partecipanti chiedono esplicitamente che in futuro le autorizzazioni speciali rilasciate da Paesi membri dell’UE e dell’AELS non siano automaticamente equiparate a quelle emesse dalla Svizzera.

FAVOREVOLI 1 partecipante, di cui 1 organizzazione sovraregionale (CSF)

FAVOREVOLI, con 2 partecipanti, di cui 1 Cantone (SG) e 1 organizzazione nazionale (USPV)

richieste

Misti -

CONTRARI, con 1 partecipante, di cui 1 Cantone (TI)

richieste

CONTRARI -

Richieste

• 2 partecipanti chiedono controlli basati sul rischio per i fornitori di servizi che operano

temporaneamente in Svizzera. (Cantone SG, USPV)

• 1 partecipante chiede che si precisi come l’UFAM intenda garantire, in pratica,

l’equivalenza nel corso del tempo, soprattutto se i contenuti dell’esame dell’equivalenza dovessero cambiare in Svizzera. (USPV)

• 1 partecipante è contrario al fatto che non siano necessari riconoscimenti per i fornitori di

servizio temporanei. Tale esenzione rappresenterebbe, soprattutto per i Cantoni di frontiera, un abbassamento del livello di protezione, anche in considerazione del fatto che le possibilità di sanzionare persone domiciliate all’estero, secondo quanto indicato all’articolo 11, non appaiono date. (Cantone TI)

2.1.3.3 Articolo 8, capoversi 3 e 4 ORRPChim (eliminazione del riconoscimento dell’equivalenza di diplomi ed esperienza professionale a un’autorizzazione speciale PF)

31 partecipanti affermano esplicitamente che il riconoscimento dell’equivalenza tra diplomi ed esperienza professionale e un’autorizzazione speciale PF debba essere eliminato.

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