Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/126: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2022 · 58 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2022 Rapporto sui risultati delle consultazioni ORRPChim
2.1.2 Pareri pervenuti
Tutti i 90 pareri pervenuti si esprimono sul tema della ORRPChim, tra cui 25 Cantoni, 2 partiti, 4 associazioni mantello nazionali, 42 organizzazioni nazionali e sovraregionali, 14 organizzazioni cantonali e regionali e 3 imprese.
2.1.3 Risultati della procedura di consultazione 2.1.3.1 Valutazione globale ORRPChim Consenso senza richieste o solo richieste riguardanti l’esecuzione8
Atteggiamento fondamentalmente favorevole, con singole richieste31
Atteggiamento né favorevole né contrario, con varie richieste49
Atteggiamento fondamentalmente contrario, con varie richieste1
Rigetto senza richieste1
Si dichiarano favorevoli 39 dei 90 partecipanti (43%), 49 partecipanti (54%) si dichiarano in parte favorevoli, in parte contrari e 2 partecipanti (2%) si dichiarano contrari.
Quasi tutti i partecipanti riconoscono la necessità di attuare la rispettiva misura del Piano d’azione PF e approvano l’introduzione della formazione continua obbligatoria. Giudicano positivamente la limitazione della durata di validità delle autorizzazioni speciali associata a requisiti concreti per la formazione continua e, in linea di principio, la suddivisione delle ordinanze e l’introduzione di un registro.
I commenti critici riguardano il periodo di validità delle autorizzazioni speciali, la diversa durata della formazione continua a seconda del campo di applicazione, la definizione dettagliata dei contenuti e il formato dei corsi, nonché i termini ristretti per la conversione delle autorizzazioni in essere e le possibilità di imporre sanzioni in tempi più rapidi e in misura sproporzionata.
Il numero di richieste di modifica di gran lunga più elevato riguarda la durata di validità delle autorizzazioni speciali, con proroga di quelle di vecchia data, e le autorizzazioni speciali per le aziende agricole a superficie prativa e i piccoli utilizzatori.
I Cantoni e le conferenze cantonali vorrebbero in particolare che la durata di validità delle autorizzazioni speciali sia limitata a cinque anni. La concretizzazione dei requisiti relativi alla formazione continua nelle OAS è accolta con favore, anche se alcuni vorrebbero che ciò avvenisse d’intesa con le associazioni di categoria e gli enti di formazione continua. Esplicitamente favorevole è anche l’atteggiamento dei più nei confronti delle disposizioni relative alle sanzioni. Per quanto riguarda le disposizioni transitorie, la maggioranza dei Cantoni gradirebbe che l’obbligo di formazione continua venisse scaglionato, dando la priorità ai certificati di vecchia data. Per i titolari di autorizzazione speciale in possesso di un certificato rilasciato prima dell’entrata in vigore della legislazione sui prodotti chimici nel 2005, andrebbe introdotto un obbligo di formazione continua da assolvere entro la metà del 2030. Nel Rapporto esplicativo (cap. 4.1.2) si chiede di precisare quali siano i prodotti utilizzabili (ad es. vigna) e di chiarire il fatto che non è possibile richiedere un’autorizzazione speciale per l’uso di PF in un contesto non professionale.
Da parte degli utilizzatori e dei soggetti operanti nell’agricoltura viene spesso chiesto che i costi aggiuntivi della formazione continua obbligatoria siano a carico del Dipartimento competente. Oltre la metà (16, inclusa l’USC, dei 30 pareri in tutto formulati dai soggetti operanti nell’agricoltura) chiede che la durata di validità dell’autorizzazione speciale sia limitata a cinque anni. Viene inoltre criticato il nuovo testo relativo alle possibili sanzioni perché ritenute sproporzionate e per il fatto che così si favorisce una prassi differente da Cantone a Cantone. Per quanto concerne i termini transitori, vari soggetti operanti nell’agricoltura chiedono che il termine di conversione delle autorizzazioni speciali sia prorogato di sei mesi al 31 dicembre 2026. Sulla stessa linea, anche le autorizzazioni rilasciate ai sensi del diritto previgente dovrebbero rimanere valide sei mesi in più, fino al 30 giugno 2027. Si chiede inoltre che, in
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