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Consultazione 2021/16: Nuova ordinanza sulla diagnostica in vitro e modifica dell'ordinanza sulle sperimentazioni cliniche dei dispositivi medici · 50 pagine
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b. per assistere specificamente e direttamente la funzionalità sul piano medico dei dispositivi medico-diagnostici in vitro in relazione alla loro destinazione d’uso.
Art. 4 Altre definizioni
1Nella presente ordinanza si intende per:
a. messa a disposizione sul mercato: ogni consegna o cessione, a titolo oneroso
o gratuito, di un dispositivo, diverso da un dispositivo destinato allo studio di prestazioni, per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato svizzero nel corso di un’attività commerciale;
b. immissione in commercio: la prima messa a disposizione di un dispositivo,
diverso da un dispositivo destinato allo studio di prestazioni, sul mercato svizzero;
c. messa in servizio: momento in cui un dispositivo pronto per l’uso, diverso da
un dispositivo destinato allo studio di prestazioni, è reso disponibile all’utilizzatore finale per essere utilizzato per la prima volta sul mercato svizzero secondo la sua destinazione d’uso;
d. manutenzione: misure quali assistenza tecnica, aggiornamenti di software,
ispezione, riparazione, preparazione per il primo utilizzo e ricondizionamento per il riutilizzo, il mantenimento o il ripristino dello stato funzionante di un dispositivo;
e. fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o rimette a nuovo un
dispositivo oppure lo fa progettare, fabbricare o rimettere a nuovo, e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio; sono fatte salve le precisazioni e le deroghe riportate all’articolo 16 paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2017/7469 relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (UE-IVDR);
f. mandatario: ogni persona fisica o giuridica stabilita in Svizzera che riceve dal
fabbricante, avente sede all’estero, un mandato scritto che la autorizza ad agire per conto del fabbricante in relazione a determinate attività per adempiere obblighi del fabbricante derivanti dalla presente ordinanza;
g. importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita in Svizzera che immette
in commercio sul mercato svizzero un dispositivo proveniente dall’estero;
h. distributore: ogni persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa
dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato svizzero un dispositivo fino al momento della messa in servizio;
i. operatore economico: un fabbricante, un mandatario, un importatore o un di-
stributore;
9 Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2020/227/UE della Commissione, versione secondo la GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176.