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Consultazione 2021/16: Nuova ordinanza sulla diagnostica in vitro e modifica dell'ordinanza sulle sperimentazioni cliniche dei dispositivi medici · 50 pagine
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Art. 12 Marchio di conformità e numero d’identificazione
1I dispositivi immessi in commercio in Svizzera o messi a disposizione sul mercato svizzero devono recare un marchio di conformità secondo l’allegato 4. È ammesso anche il marchio di conformità riportato nell’allegato V UE-IVDR16.
2Non è permesso apporre un marchio di conformità su:
a. dispositivi destinati esclusivamente a scopi di dimostrazione ed esposizione;
b. dispositivi destinati allo studio di prestazioni, fatto salvo l’articolo 6a dell’ordinanza del 1° luglio 202017 sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro.
c. dispositivi di cui all’articolo 9 fabbricati e utilizzati in istituzioni sanitarie;
3I dispositivi la cui conformità deve essere valutata da un organismo di valutazione della conformità, designato conformemente alla presente ordinanza o riconosciuto nell’ambito di un accordo internazionale (organismo designato), devono recare, oltre al marchio di conformità, il numero d’identificazione di tale organismo.
Art. 13 Apposizione di marchi di conformità e numeri d’identificazione
1Il marchio di conformità e, se del caso, il numero d’identificazione devono essere apposti sul dispositivo oppure sul relativo imballaggio sterile.
2Se le caratteristiche del dispositivo non consentono o non rendono appropriata tale apposizione, il marchio di conformità e, se del caso, il numero d’identificazione devono essere apposti sull’imballaggio.
3Il marchio di conformità deve essere apposto anche sulle istruzioni per l’uso e sulla confezione commerciale.
4All’apposizione del marchio di conformità si applicano inoltre i requisiti di cui all’articolo 18 paragrafi 3–6 UE-IVDR18 nonché i principi generali di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/200819.
16 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. e.
17 RU 2020 3033
18 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. e.
19 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, versione secondo la GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.