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Consultazione 2021/16: Nuova ordinanza sulla diagnostica in vitro e modifica dell'ordinanza sulle sperimentazioni cliniche dei dispositivi medici · 50 pagine
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Art. 9 Dispositivi fabbricati e utilizzati in istituzioni sanitarie
1I dispositivi fabbricati e utilizzati esclusivamente in istituzioni sanitarie, diversi da dispositivi destinati allo studio di prestazioni, sono considerati messi in servizio. A tali dispositivi si applicano i pertinenti requisiti generali di sicurezza e prestazione secondo l’allegato I UE-IVDR15, ma non gli altri requisiti della presente ordinanza, purché siano soddisfatti i presupposti di cui all’articolo 5 paragrafo 5 lettere a–i EU-IVDR.
2La documentazione di cui all’articolo 5 paragrafo 5 lettera g UE-IVDR è necessaria per i dispositivi di tutte le classi di cui all’articolo 14 capoverso 1.
3I capoversi 1–3 non si applicano ai dispositivi fabbricati su scala industriale.
Art. 10 Notifica dei dispositivi fabbricati in istituzioni sanitarie
1Le istituzioni sanitarie che fabbricano e utilizzano dispositivi secondo l’articolo 9 devono comunicare a Swissmedic prima della messa in servizio:
a. nome e indirizzo dell’istituzione sanitaria;
b. nome e destinazione d’uso del dispositivo;
c. classe di rischio del dispositivo secondo l’articolo 14 capoverso 1.
2Tutte le altre indicazioni pertinenti su tali dispositivi devono essere fornite a Swissmedic su richiesta.
3Le modifiche alle indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere notificate a Swissmedic entro 30 giorni.
4In base al rischio intrinseco del dispositivo e della sua utilizzazione, Swissmedic può esentare dall’obbligo di notifica di cui al capoverso 1 i dispositivi fabbricati e utilizzati secondo l’articolo 9.
Art. 11 Parti e componenti
1Ogni persona fisica o giuridica che mette a disposizione sul mercato un articolo destinato a sostituire una parte o un componente identico o simile di un dispositivo difettoso o usurato al fine di mantenere o ripristinare la funzione di tale dispositivo, senza modificarne le caratteristiche di sicurezza o prestazione o la sua destinazione d’uso, si assicura che l’articolo non comprometta la sicurezza e le prestazioni del dispositivo. Prove a tal sostegno devono essere tenute a disposizione delle autorità competenti.
2Un articolo destinato a sostituire una parte o un componente di un dispositivo e che ne modifica sostanzialmente le caratteristiche di sicurezza o prestazione o la destinazione d’uso è considerato un dispositivo a sé stante e deve soddisfare i requisiti della presente ordinanza.
15 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. e.