Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/26: Revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) · 85 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: revisione totale dell'ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD)

Cpv. 2

Il Cantone di Soletta osserva che dal tenore della disposizione dovrebbe risultare più chiaro che i termini per rispondere alle domande di informazioni superiori a 30 giorni rappresentano un'eccezione. In questo senso, alcuni partecipanti vorrebbero aggiungere un termine massimo per limitare il margine di manovra dei titolari e rendere impossibile la proroga a tempo indeterminato del termine. Ciò proteggerebbe i diritti dell'interessato.437

ASDPO propone che il capoverso 2 includa anche la comunicazione di un rifiuto, una restrizione o un differimento dell'informazione.

Swimag propone che il termine per fornire informazioni sia ridotto a 3 giorni se la persona interessata acconsente allo scambio o alla comunicazione elettronica e presenta la richiesta di informazioni firmata con una firma elettronica certificata qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016438 sulla firma elettronica e l'articolo 14 CO oppure se presenta l'Id-e con una nota esplicita. Questo sarebbe conforme alla realtà moderna.

3.2.23 Art. 23 AP-OLPD: Eccezioni alla gratuità

Cpv. 1

Si chiede di chiarire almeno nel rapporto esplicativo l’espressione «onere sproporzionato». Questo è particolarmente importante perché imporre delle spese potrebbe minare il diritto all'informazione della persona interessata.439

SWICO suggerisce che anche le richieste di informazioni da parte di querulomani siano esplicitamente contemplate da questa disposizione.440

Cpv. 2

Diversi partecipanti sottolineano che la partecipazione alle spese dovrebbe essere l'eccezione e sostengono che l'informazione dovrebbe essere sempre gratuita.441 La partecipazione alle spese non dovrebbe diventare un mezzo per i titolari del trattamento per impedire agli interessati di accedere ai loro dati. Pertanto, la partecipazione alle spese dovrebbe essere ammessa solo «in via eccezionale».442 DigiGes fa notare che un'eccezione all'esenzione da spese esiste già oggi e viene spesso usata in modo abusivo per estendere le possibilità di respingere le richieste di accesso ai dati. Pertanto, questa eccezione alla gratuità dovrebbe essere eliminata del tutto. Anche altri partecipanti chiedono che la fornitura di informazioni sia sempre gratuita, indipendentemente dallo sforzo che comporta, poiché secondo il principio della «privacy by design» è responsabilità del titolare del trattamento gestire un sistema che permetta un facile accesso ai dati trattati. Se i titolari del trattamento dei dati dovessero fare uno sforzo «sproporzionato» nel caso di una richiesta di informazioni a causa del loro sistema inadeguato, le spese non dovrebbero essere a carico della persona interessata.443 Il PS chiede almeno di non alzare il tetto delle spese.

La Fondazione per la protezione dei consumatori sostiene che la la partecipazione alle spese dovrebbe applicarsi solo alle richieste di informazioni oggettivamente querulomani. Altri partecipanti ritengono che anche queste andrebbero respinte senza addebitare spese, poiché

437 Organizzazioni: DigiGes, FRC, I VERDI, Fondazione per la protezione dei consumatori, swissICT.

438 FiEle; RS 943.03.

439 Cantoni: GE, SG; Organisationen: ASSOCIAZIONE DI COMMERCIO.swiss, swissICT.

440 Altrettanto l'organizzazione: ASA.

441 Partiti: I VERDI, PS; organizzazioni: DigiGes, FRC, Fondazione per la protezione dei consumatori.

442 Organizzazione: FRC.

443 Partiti: I VERDI, PPS; organizzazioni: DigiGes, Swimag.