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Consultazione 2021/28: Ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli origi-nari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT) · 10 pagine
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Ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT)
del
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 964quinquiescapoversi 2, 3 e 4 e 964sexiescapoverso 4 del Codice delle obbligazioni (CO)2,
ordina:
Sezione 1: Definizioni
Art. 1
Nella presente ordinanza si intende per:
a. imprese: persone fisiche e giuridiche nonché società di persone con sede, domicilio, amministrazione principale o stabilimento principale in Svizzera che gestiscono un'attività imprenditoriale;
b. minerali: minerali e concentrati contenenti stagno, tantalio, tungsteno o oro secondo la parte A dell'allegato, anche sotto forma di sottoprodotti;
c. metalli: metalli contenenti o costituiti da stagno, tantalio, tungsteno o oro secondo la parte B dell'allegato, anche sotto forma di sottoprodotti;
d. catena di approvvigionamento: processo comprendente l'attività vera e propria dell'impresa e quella di tutti gli operatori economici e gli attori,
1. ai quali incombe la responsabilità dei minerali o dei metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio e che partecipano al loro trasporto, lavorazione e integrazione nel prodotto finito;
2. che offrono prodotti o servizi riguardo ai quali vi sono indizi fondati che siano stati fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile;
e. zone di conflitto o ad alto rischio: zone teatro di conflitti armati, fragili in quanto reduci da conflitti o zone caratterizzate da una governance e una sicu-
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2 RS 220 2021–......