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Consultazione 2021/28: Ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli origi-nari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT) · 10 pagine

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Ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT)

del

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 964quinquiescapoversi 2, 3 e 4 e 964sexiescapoverso 4 del Codice delle obbligazioni (CO)2,

ordina:

Sezione 1: Definizioni

Art. 1

Nella presente ordinanza si intende per:

a. imprese: persone fisiche e giuridiche nonché società di persone con sede, domicilio, amministrazione principale o stabilimento principale in Svizzera che gestiscono un'attività imprenditoriale;

b. minerali: minerali e concentrati contenenti stagno, tantalio, tungsteno o oro secondo la parte A dell'allegato, anche sotto forma di sottoprodotti;

c. metalli: metalli contenenti o costituiti da stagno, tantalio, tungsteno o oro secondo la parte B dell'allegato, anche sotto forma di sottoprodotti;

d. catena di approvvigionamento: processo comprendente l'attività vera e propria dell'impresa e quella di tutti gli operatori economici e gli attori,

1. ai quali incombe la responsabilità dei minerali o dei metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio e che partecipano al loro trasporto, lavorazione e integrazione nel prodotto finito;

2. che offrono prodotti o servizi riguardo ai quali vi sono indizi fondati che siano stati fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile;

e. zone di conflitto o ad alto rischio: zone teatro di conflitti armati, fragili in quanto reduci da conflitti o zone caratterizzate da una governance e una sicu-

RS ..........

2 RS 220 2021–......