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Consultazione 2021/28: Ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli origi-nari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT) · 10 pagine
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Art. 5 Deroghe per imprese con un rischio modesto
1Le imprese non sono tenute a verificare ai sensi dell'articolo 964quinquiescapoverso 3 CO se sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile e sono dispensate dagli obblighi di diligenza e di riferire di cui agli articoli 964sexiese 964septiesCO, a condizione che documentino un rischio modesto di ricorso al lavoro minorile nei Paesi da cui ricevono prodotti e servizi.
2Un rischio modesto è presunto se un Paese è classificato come «Basic» dal Children's Rights in the Workplace Index3 dell'UNICEF.
Sezione 4: Deroghe agli obblighi di diligenza e di riferire basate sul rispetto di standard internazionali riconosciuti ed equivalenti
Art. 6
1Un'impresa è dispensata dagli obblighi di diligenza e di riferire ai sensi dell'articolo 964quinquiescapoverso 4 CO, se si attiene agli standard di cui alle lettere a e b e alle condizioni di cui al capoverso 2:
a. in relazione a minerali e metalli:
41. alle Linee guida dell'OCSE dell'aprile 2016 sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio (Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza) inclusi i relativi allegati e supplementi, o
2. al regolamento (UE) 2017/8215,
b. in relazione al lavoro minorile:
1. alle convenzioni dell'OIL n. 1386 e 1827 nonché
2. a uno dei due standard seguenti:
- l'ILO-IOE Child Labour Guidance Tool for Business del 15 dicembre 2015 (ILO-IOE Child Labour Guidance Tool)8;
- la Guida dell'OCSE del 30 maggio 20189 sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile.
2L'impresa redige una relazione dove indica lo standard riconosciuto a livello internazionale nella quale applica nella sua globalità.
3www.childrensrightsatlas.org > data and indices (disponibile solamente in inglese)
4www.oecd.org > Topics > Corporate governance > Due diligence guidance for enterprises
> OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (in italiano è disponibile l'edizione del 2013)
5Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017,
che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio, versione del GU L 130 del
19.5.2017, pag. 1
6 RS 0.822.723.8
7 RS 0.822.728.2
8 www.ilo.org/ipec (disponibile solamente in inglese)
9 http://mneguidelines.oecd.org/ > Due Diligence