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Consultazione 2021/28: Ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli origi-nari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT) · 10 pagine
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rezza precarie o inesistenti, come uno Stato in dissesto, o da violazioni generalizzate e sistematiche del diritto internazionale, incluse le violazioni dei diritti dell'uomo;
f. indizi fondati di ricorso al lavoro minorile: indizi del ricorso al lavoro minorile fondati su informazioni o indicazioni concrete all'interno o all'esterno dell'impresa.
Sezione 2: Deroghe agli obblighi di diligenza e di riferire in relazione a minerali e metalli
Art. 2 Deroghe per volumi di importazione e lavorazione
1I volumi di importazione e lavorazione di minerali e metalli al di sotto dei quali un'impresa è dispensata dall'obbligo di diligenza e di riferire di cui all'articolo 964quinquiescapoverso 2 CO sono stabiliti nell'allegato.
2Se un'impresa controlla una o diverse altre imprese, i volumi di importazione e lavorazione si riferiscono all'intero gruppo di imprese.
Art. 3 Deroghe per metalli riciclati
1Gli obblighi di diligenza e di riferire di cui all'articolo 964quinquiescapoverso 1 CO non si applicano per l'importazione e la lavorazione di metalli riciclati.
2I metalli riciclati sono prodotti rigenerati destinati al consumatore finale o post-consumo, o scarti di metalli lavorati creati durante la fabbricazione dei prodotti; compresi i materiali metallici in eccesso, obsoleti, difettosi e di scarto contenenti metalli raffinati o lavorati suscettibili di essere riciclati per la produzione di stagno, tantalio, tungsteno od oro; i minerali parzialmente lavorati, non lavorati o che costituiscono un sottoprodotto di una diversa vena estrattiva non sono considerati metalli riciclati.
3Se un'impresa constata che i metalli sono ottenuti unicamente da materiali riciclati o di scarto, documenta le sue constatazioni.
Sezione 3: Deroghe agli obblighi di diligenza e di riferire in relazione al lavoro minorile
Art. 4 Deroghe per piccole e medie imprese
Le imprese non sono tenute a verificare ai sensi dell'articolo 964quinquiescapoverso 3 CO se sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile e sono dispensate dagli obblighi di diligenza e di riferire di cui agli articoli 964sexiese 964septiesCO, a condizione che per due esercizi consecutivi, insieme con le imprese svizzere o estere da esse controllate, non oltrepassino due dei valori seguenti:
a. somma di bilancio di 20 milioni di franchi;
b. cifra d’affari di 40 milioni di franchi;
c. 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.