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Consultazione 2021/28: Ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli origi-nari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT) · 10 pagine

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e. per quanto riguarda i minerali, se disponibili: quantità estratte, espresse in volume o in peso, e data dell'estrazione;

f. per quanto riguarda i minerali originari di zone di conflitto e ad alto rischio o per i quali l'impresa ha constatato altri rischi connessi alla catena di approvvigionamento elencati nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza15: informazioni aggiuntive conformemente alle raccomandazioni specifiche destinate agli operatori economici a monte enunciate in tali Linee guida, come ad esempio la miniera di origine del minerale, i luoghi in cui il minerale è aggregato ad altri metalli, commercializzato e trasformato, nonché le imposte, le tasse e gli emolumenti pagati;

g. per quanto riguarda i metalli, se disponibili: rapporti in merito agli audit effettuati da terzi nelle fonderie e nelle raffinerie;

h. per quanto riguarda i metalli per i quali i rapporti di cui alla lettera g non sono disponibili:

1. i Paesi di origine dei minerali presenti nella catena di approvvigionamento delle fonderie e delle raffinerie,

2. se i metalli sono stati ricavati da minerali originari di zone di conflitto o ad alto rischio oppure l'impresa ha constatato altri rischi connessi alla catena di approvvigionamento elencati nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza16: informazioni aggiuntive conformemente alle raccomandazioni specifiche destinate agli operatori economici a valle enunciate in tali Linee guida.

3Per quanto riguarda i sottoprodotti sono fornite informazioni, adeguatamente documentate, a partire dal punto di origine del sottoprodotto, ossia il punto in cui il sottoprodotto è stato separato per la prima volta dal suo minerale o metallo primario che non rientra nel campo di applicazione della presente ordinanza.

Art. 10 Sistema per la tracciabilità della catena di approvvigionamento in

riferimento al lavoro minorile

1L'impresa elenca per iscritto, nel sistema di cui all'articolo 964sexiescapoverso 1 numero 3 CO, i siti produttivi e i fornitori di servizi a monte della catena di approvvigionamento.

2Per ogni singolo prodotto e servizio per il quale sussistono indizi fondati di ricorso al lavoro minorile, il sistema contiene e documenta le informazioni seguenti:

a. descrizione del prodotto o del servizio compreso il suo nome commerciale;

b. nome e indirizzo del fornitore, dei siti produttivi o del fornitore dei servizi dell'impresa.

15 www.oecd.org > Topics > Corporate governance > Due diligence guidance for enterprises > OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas

16 www.oecd.org > Topics > Corporate governance > Due diligence guidance for enterprises > OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas