Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Il trust in Svizzera

1.1.1 In generale

Sebbene attualmente il diritto svizzero non preveda l’istituto giuridico del trust in quanto tale, i trust sono conosciuti e diffusi anche nel nostro Paese e sono una realtà giuridica ed economica. Al più tardi a partire dall’entrata in vigore in Svizzera, il 1° gennaio 2007, della Convenzione del 1° luglio 19851 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento (di seguito Convenzione dell’Aia), i trust stranieri sono riconosciuti in virtù di detta convenzione e delle regole del diritto internazionale privato (cfr. n. 1.1.3). Sottostanno sotto vari aspetti al diritto svizzero e più precisamente alle disposizioni svizzere in materia di trust, anzitutto per quanto riguarda la trasparenza e la vigilanza (cfr. n. 1.1.4.3) nonché le imposte (cfr. n. 1.1.4.4). Le varie forme di trust assolvono diverse funzioni economiche (cfr. n. 1.1.5); pertanto il trust riveste attualmente una notevole importanza economica in Svizzera (cfr. n. 1.1.7).

1.1.2 Che cos’è un trust?

Il trust è un istituto giuridico, con una lunga tradizione storica nei Paesi di common law, che affonda le sue radici nel diritto romano2. Il trust non è né una persona giuridica, né un contratto, ma un istituto giuridico a sé stante che non può essere equiparato né alla fondazione né alla fiducia del diritto svizzero (cfr. n. 1.1.6). Cercare di definire il trust è un esercizio insidioso. In linea di massima, i Paesi di common law non ne forniscono una definizione legale e la dottrina giuridica tende a descriverne le caratteristiche più che a darne una definizione astratta e generale3. Il trust può comunque essere definito come un rapporto giuridico di diritto privato in virtù del quale determinati beni (beni in trust o trust fund) sono stati posti sotto il controllo di una persona (il trustee) incaricata di amministrarli e di disporne nell’interesse di un beneficiario o per uno scopo preciso. Gli elementi di questa definizione corrispondono a quelli dell’articolo 2 della Convenzione dell’Aia4 e al numero 2.1 della circolare numero 30 «Imposizione dei trust» della

1 RS 0.221.371

2 Sulle origini romane del trust, cfr. IRINA GVELESIANI, The Roman origin of the trust, in Trusts & Trustees, dic. 2020, pag. 907 - 915.

3 LUC THÉVENOZ, Trust en Suisse, 2001, pag. 20.

4 Secondo l’art. 2 cpv. 1, «[…] per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato.»