Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine
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un purpose trust è valido soltanto se persegue uno scopo di pubblica utilità (charitable trust). Nelle giurisdizioni offshore, è possibile costituire i cosiddetti private purpose trust ossia trust, privi di beneficiari, che non perseguono alcuno scopo di pubblica utilità.
Secondo il principio della Rule against perpetuities (regola contro la perpetuità), il trust ha generalmente una durata limitata fissata dall’atto costitutivo, dalla legge o dalla giurisprudenza. Questa durata si deduce dalla legge o dalla giurisprudenza e varia da Paese a Paese. In Inghilterra, per esempio, la durata massima consentita è di 125 anni. Negli ultimi anni, diverse giurisdizioni non applicano più questa regola e permettono la costituzione di trust perpetui.
Quando entra in carica, il trustee diventa proprietario dei beni in trust (trust fund), ossia diventa titolare di tutti i diritti e gli obblighi ad essi connessi. Adempie i suoi obblighi nei confronti dei beneficiari a proprio nome e non come organo o rappresentante del trust. Sebbene il trustee sia il proprietario legale (nella common law: legal interest) dei beni in trust, questi ultimi costituiscono un patrimonio distinto dal suo patrimonio personale. Non possono essere pignorati dai creditori personali del trustee, non rientrano nella massa fallimentare, non fanno parte del regime matrimoniale né della successione del trustee. Inoltre il trustee non può disporne liberamente, ma li deve amministrare, gestire e ne deve disporre nell’interesse esclusivo dei beneficiari o conformemente allo scopo per cui è stato costituito il trust.
La costituzione del trust crea una serie di rapporti giuridici tra il trustee e i beneficiari. In linea di massima, il disponente scompare da questi rapporti e non interviene più nel trust, a meno che non si sia riservato determinati diritti al momento della costituzione del trust. Il disponente può avvantaggiarsi designando sé stesso beneficiario del trust; inoltre può mantenere un potere di controllo sul trustee ad esempio concedendosi la possibilità di partecipare o di opporsi alle decisioni importanti. Può anche riservarsi il diritto di liquidare il trust in un secondo tempo e di riappropriarsi dei beni residui. In questo caso il trust è definito revocabile8. Viceversa, un trust irrevocabile non può essere revocato e il disponente perde quindi ogni diritto sui beni trasferiti nel trust. In questo caso lo spossessamento è totale e definitivo.
Oltre ai trust dei Paesi di common law, esistono istituti giuridici con caratteristiche comuni talvolta assimilati ai trust (cfr. n. 4.1). Ad esempio la nozione di trust utilizzata nella Convenzione dell’Aia non comprende solamente i trust anglosassoni ma anche
8 Messaggio del 2 dic. 2005 concernente il decreto federale che approva e attua la Convenzione dell’Aia relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento (FF 2006 517 524).