Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
«%ASFF_YYYY_ID»
Conferenza fiscale svizzera del 22 agosto 2007 (circolare n. 30)5 e riprendono le tre condizioni essenziali (three certainties) richieste dal diritto anglosassone per ammettere l’esistenza di un trust. Anzitutto deve risultare chiaro dalle parole e dagli atti del disponente che quest’ultimo intende costituire un trust (certainty of intention). In secondo luogo i bene per i quali il disponente intende costituire il trust devono essere chiaramente individuati o individuabili (certainty of subject matter). Infine i beneficiari del trust devono essere chiaramente indicati (certainty of object)6.
Sebbene vi siano trust costituiti per legge o per decisione giudiziaria (resulting trusts, constructives trusts e statutory trusts), la maggior parte di essi è costituita con atto unilaterale del disponente (detto anche settlor) con cui quest’ultimo assegna determinati beni al trust trasferendone la proprietà al trustee7. Questi trust, chiamati trust espliciti o express trust, si basano formalmente su una manifestazione di volontà del disponente comprendente la designazione dei beneficiari o dello scopo nonché una serie di indicazioni su come il trustee deve amministrare, gestire e disporre dei beni in trust. La manifestazione di volontà del disponente è contenuta nell’atto di trust (trust deed) e generalmente ha forma scritta, sebbene alcuni ordinamenti giuridici ammettano trust orali (cfr. n. 4.2). La dichiarazione del disponente, che può essere fatta quando quest’ultimo è ancora in vita (trust inter vivos) oppure mediante disposizione a causa di morte (trust testamentario), non è tuttavia sufficiente per costituire il trust che, in linea di principio, prende validamente effetto solamente con il trasferimento dei beni al trustee e l’accettazione, espressa o tacita, da parte di quest’ultimo delle sue funzioni.
In linea di massima, il trust è costituito a favore di beneficiari che devono essere identificati o almeno identificabili. I beneficiari del trust possono godere di un diritto predeterminato alla distribuzione che possono far valere mediante azione giudiziaria (trust fisso o fixed interest trust) oppure disporre di una semplice aspettativa sottoposta al potere discrezionale del trustee (trust discrezionale o discretionary trust). In questa seconda ipotesi, l’importo e il momento della distribuzione sono lasciati alla discrezione del trustee nel rispetto delle disposizioni dell’atto di trust. Oltre al diritto alla distribuzione, riconosciuto nell’atto di trust, i beneficiari hanno anche quello di esigere che il trustee renda conto del suo operato e dispongono di una serie di pretese (remedies) se il trustee non adempie ai suoi obblighi. In particolare hanno il diritto di esigere la restituzione dei beni in trust alienati in violazione degli obblighi risultanti dal trust (diritto di seguito o tracing). Alcuni trust non prevedono beneficiari identificabili ma un oggetto o uno scopo per la cui realizzazione il trustee è tenuto ad esercitare le sue facoltà. In questo caso si parla di purpose trust (trust di scopo). In alcuni Paesi di common law,
5 Circolare n. 30 «Imposizione dei trust» della Conferenza fiscale svizzera del 22 agosto 2007 (circolare n. 30) (disponibile sul sito: Amministrazione federale delle contribuzioni AFC > Imposta diretta Imposta alla fonte Tassa d'esenzione > Imposta federale diretta > Informazioni specifiche > Circolari) secondo cui «Il termine definisce un rapporto giuridico che nasce quando la persona che lo istituisce (settlor) trasferisce, sulla base di un atto costitutivo (trust deed), determinati valori patrimoniali a una o più persone (trustees) con il compito di amministrarli e di utilizzarli a vantaggio del beneficiario, con effetto nei confronti di chiunque».
6 ROMAN CINCELLI, Der Common Law Trust - Grundlagen, rechtsvergleichende Entwicklung und Rezeptionsmöglichkeiten aus Sicht der Schweiz, 2017, n. 189.
7 THÉVENOZ, Trust en Suisse, 2001, pag. 20 seg. GUILLAUME GRISEL, Le trust en Suisse, 2020, pag. 3.