Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine
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istituti analoghi di altre giurisdizioni9. Anche il GAFI10 (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale) e il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali11 (di seguito Forum globale) assimilano determinati istituti giuridici al trust esplicito e applicano loro le stesse regole di trasparenza. Lo stesso dicasi della direttiva antiriciclaggio dell’Unione europea12. Tra gli istituti giuridici simili al trust sono esplicitamente citati il fideicomiso (di alcuni Paesi di civil law), la fiducie (del diritto francese), il Treuhand (del diritto tedesco) o il waqf (del diritto islamico)13. L’ultimo rapporto di valutazione del GAFI sulla Svizzera ha esplicitamente stabilito che l’istituto della fiducia del diritto svizzero non è assimilabile al trust perché non permette di costituire un patrimonio distinto e conseguentemente i beni e i diritti trasferiti dal fiduciante rientrerebbero nella massa fallimentare del fiduciario14.
1.1.3 Riconoscimento e diffusione del trust in Svizzera
1.1.3.1 Adozione della Convenzione dell’Aia
Prima dell’entrata in vigore in Svizzera della Convenzione dell’Aia, nel 2007, il diritto svizzero non contemplava disposizioni specifiche per il riconoscimento dei trust di diritto straniero, sebbene la dottrina dominante e la giurisprudenza lo ammettessero ampiamente15. Da allora esiste una base legale chiara che riconosce ai trust stranieri gli effetti giuridici previsti dal diritto straniero cui sono sottoposti, il che ha ulteriormente
9Cfr. art. 31 della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 mag. 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73), nella versione attuale.
10Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme et de la prolifération, Les recommandations du GAFI, 2012 (disponibili solo in francese e inglese sul sito www.fatf-gafi.org > Publications > Recommandations GAFI). Le raccomandazioni sulla trasparenza e sui beneficiari effettivi dei trust e di altri istituti giuridici figurano nella raccomandazione 25 del GAFI e sono precisate in una nota interpretativa.
11OCSE, Guide de mise en œuvre du bénéficiaire effectif, 2019, pag. 13 segg. (disponibile
solo in francese e inglese sul sito www.oecd.org/tax/transparency > Ressources > Reports and guidance).
12Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.
13Nel glossario del GAFI, disponibile solo in francese e inglese, si trova una definizione dei
costrutti giuridici (constructions juridiques): «L’expression constructions juridiques désigne les trusts exprès ou les constructions juridiques similaires. Des exemples de constructions similaires (aux fins de LBC/FT) sont le trust, le Treuhand ou le fideicomiso».
(www.fatf-gafi.org > glossaire du GAFI > constructions juridiques); cfr. anche la guida dell’OCSE, pag. 14 (cfr. nota 11).
14Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Suisse,
Rapport d’évaluation mutuelle, dicembre 2016, n. 87 pag. 33 (disponibili in francese e inglese sul sito www.fatf-gafi.org > publications).
15GRISEL, op. cit, pag. 97; messaggio sulla Convenzione dell’Aia, pag. 528.