Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine
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aumentato la certezza del diritto. Se costituito validamente in virtù di un diritto straniero, un trust deve essere riconosciuto anche quando ha stretti legami con la Svizzera e se il disponente, il trustee e i beneficiari sono tutti domiciliati in Svizzera. Tuttavia sono riconosciuti solamente i trust che soddisfano i criteri della Convenzione dell’Aia, dunque sia i trust costituiti con atto tra vivi che quelli a causa di morte. Sono altresì riconosciuti i trust creati nell’interesse di beneficiari e quelli costituiti per perseguire un determinato scopo (purpose trust) sia esso benefico (charitable trust) o privato (private purpose trust)16. Il trust non deve essere necessariamente costituito con un atto scritto ma può risultare anche da una dichiarazione orale. La definizione della Convenzione dell’Aia si riferisce esclusivamente a trust costituiti con un atto giuridico.
1.1.3.2 Compatibilità con l’ordinamento giuridico svizzero
Dopo la ratifica della Convenzione dell’Aia non vi è più alcun dubbio che il trust è compatibile con il nostro ordinamento giuridico17. Visto che l’articolo 335 del Codice civile (CC)18 non impedisce il riconoscimento dei trust stranieri19, non si oppone neppure all’introduzione di un trust svizzero. Anche gli altri elementi caratteristici del trust sono compatibili con il nostro ordinamento, ossia in particolare la separazione dei beni in trust dal patrimonio personale del trustee e la loro segregazione nella massa fallimentare di quest’ultimo20. Neppure le porzioni legittime, le disposizioni sulla pubblicità previste dal diritto civile e il numerus clausus dei diritti reali si oppongono al riconoscimento del trust in Svizzera21.
1.1.3.3 Trust in Svizzera, ma non trust svizzeri
Al più tardi dalla ratifica della Convenzione dell’Aia, i trust costituiti volontariamente secondo un diritto straniero (trust espliciti o express trusts) godono del pieno riconoscimento in Svizzera. Tuttavia per costituire un trust nel nostro Paese è necessario ricorrere a un istituto di diritto straniero; infatti, a tutt’oggi, la nostra legislazione non dispone di un diritto materiale dei trust che permetta di costituire un trust di diritto svizzero. L’idea di introdurre il trust nell’ordinamento giuridico svizzero non è nuova22; già espressa negli anni Cinquanta23, ha sollevato un rinnovato interesse al momento della ratifica della Convenzione dell’Aia. Allora era stata esaminata una modifica del Codice delle
16 GRISEL, op. cit., pag. 98.
17 Messaggio sulla Convenzione dell’Aia, pag. 541 segg; FLORENCE GUILLAUME, Incompatibilité du trust avec le droit suisse? Un mythe s'effrite, 2000, RSDIE 1/20, pagg. 1-36.
18 RS 210
19 DTF 135 III 614.
20 Decisione 5C.169/2001 consid. 6b.dd.
21 GRISEL, op. cit., pag. 111 segg.
22 CINCELLI, op. cit., n. 680
23 FRIEDRICH GUBLER, Besteht in der Schweiz ein Bedürfnis nach Einführung des Instituts der angelsächsischen Treuhand (trust)?, a. c. di Hebling, 1954. Revue de droit suisse 1954 II pagg. 215a-476a.