Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 52 pagine

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Rapporto sulla consultazione: introduzione del trust

7 Ulteriori osservazioni e proposte generali

Secondo un Cantone410, la funzione di trustee dovrebbe essere svolta esclusivamente da trustee professionisti; i trustee non professionisti dovrebbero essere obbligati a sottoporre i propri libri contabili a un organismo di revisione e/o andrebbe istituita un’autorità di vigilanza. Un’organizzazione411 propone inoltre di prevedere un numero minimo di due trustee nel caso in cui essi siano persone fisiche e nessuna di loro sia professionista.

Un’organizzazione412 ritiene ragionevole l’esclusione dei constructive trust, ma osserva al tempo stesso che, rispetto alle soluzioni adottate da altri Paesi, questo comporterebbe una limitazione della tutela dei beneficiari in caso di violazione delle disposizioni del trust (breach of trust).

2 Cantoni413 e un’organizzazione414 ritengono che, in caso di introduzione del trust, la LAFE debba essere precisata. Un Cantone415 plaude all’accresciuta certezza del diritto attesa nel quadro della LAFE in virtù dell’avamprogetto: l’apporto di un immobile in un trust non sarebbe più regolato esclusivamente dalla giurisprudenza − ritenuta controversa − ma anche dalla legge. Al contempo, si evidenzia però un problema in relazione al revocable trust: se un disponente domiciliato in Svizzera apporta un immobile in un trust, trasferisce successivamente il proprio domicilio all’estero e revoca infine il trust, il rientro dell’immobile nel proprio patrimonio dovrà essere autorizzato ai sensi della LAFE.

Un Cantone416 osserva che il trust e la qualità di trustee non possono essere iscritti nel registro di commercio in quanto privi di personalità giuridica. Un altro Cantone417 ritiene che siano necessari chiarimenti in merito all’obbligo di iscrizione del commercial trust nel registro di commercio (cfr. soprattutto art. 931 cpv. 1 CO).

Un Cantone418 e un’organizzazione419 segnalano la necessità di modificare l’ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF; RS 211.432.1), sostenendo che all’articolo 58 andrebbe inserito anche un riferimento all’articolo 529m AP-CO e all’articolo 962b AP-CC.

Un Cantone420 afferma che, a causa dell’elevato numero di nuovi fori e della scarsa chiarezza delle disposizioni, l’introduzione del trust potrebbe determinare un aumento delle spese giudiziarie legate a questioni patrimoniali, nonostante un legame con la Svizzera spesso debole. 2 organizzazioni421 ritengono che, prima di poter disporre di un istituto giuridico ben consolidato nella giurisprudenza svizzera, occorra fare i conti con diversi anni di incertezza giuridica, il che rallenterà l’implementazione dello strumento nella pratica.

410 ZH

411 STEP-Ls

412 STEP-Ls

413 GR, VD

414 CSRF

415 ZG

416 TI

417 ZH

418 OW

419 CSRF

420 VD

421 CP, FSA