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Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 104 pagine
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Ordinanza sul casellario giudiziale
termini secondo l’articolo 44, nella misura in cui la fine effettiva dell’esecuzione non può essere comprovata da una decisione successiva reale.
Art. 23 Iscrizione delle copie elettroniche delle sentenze originarie e delle
decisioni successive
(art. 22 cpv. 1 LCaGi)
1L’obbligo di iscrivere una copia elettronica secondo l’articolo 22 capoverso 1 LCaGi è soggetto alle seguenti condizioni:
a. per le sentenze originarie: la persona interessata ha già compiuto 18 anni nel momento in cui ha commesso almeno uno dei reati;
b. per le decisioni successive: la persona interessata ha già compiuto 18 anni al momento della decisione.
2È soggetta all’obbligo d’iscrizione la copia della decisione disponibile al momento del passaggio in giudicato.
3Se una decisione viene motivata soltanto dopo il passaggio in giudicato e la motivazione riguarda il punto della sentenza relativo alla pena, anche la copia corrispondente deve essere iscritta in VOSTRA. Lo stesso vale per le decisioni passate in giudicato in maniera scaglionata.
4È soggetta all’obbligo di iscrizione anche la copia di un decreto di rettifica relativo a una decisione registrata.
5Per le sentenze che prevedono una pena complementare, una pena parzialmente complementare o una pena unica, può essere inserita anche la copia della decisione a cui si riferisce la sentenza originaria. Lo stesso vale per le decisioni in cui si fa riferimento alla motivazione dell’istanza precedente.
6Le copie sono iscritte in VOSTRA nella loro interezza e senza annerimenti, anche se contengono dati estranei ai dati penali soggetti all’obbligo d’iscrizione.
7Le copie non devono essere firmate.
Art. 24 Dati di sistema generati automaticamente, iscritti in VOSTRA e
rilevanti per gli estratti
(art. 23 cpv. 2 LCaGi)
I seguenti allegati riportano i dati di sistema e i relativi campi di dati che sono salvati in VOSTRA e risultano visibili in un profilo di consultazione o su un estratto stampato:
a. nell’allegato 1 colonna 2, i dati di sistema relativi ai dati identificativi della persona;
b. nell’allegato 2 colonna 2, i dati di sistema relativi alle sentenze originarie;
c. nell’allegato 3 colonna 2, i dati di sistema relativi alle decisioni successive;
d. nell’allegato 4 colonna 2, i dati di sistema relativi ai procedimenti penali pendenti.