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Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 104 pagine
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Ordinanza sul casellario giudiziale
Art. 25 Avvisi di sistema generati automaticamente per assicurare la corretta
gestione dei dati
(art. 23 cpv. 2 LCaGi)
1Se sono soddisfatte le condizioni sotto indicate, VOSTRA invia a determinate autorità degli avvisi di sistema che impongono loro di trattare i dati come descritto a seguire:
a. un avviso giornaliero ai sensi per controllare una possibile violazione dell’art. 23 cpv. 1 lett. b LCaGi del periodo di prova, in particolare:
alle competenti autorità giudiziarie - per la pronuncia e l’iscrizione a
penali, d’esecuzione, di grazia e posteriori di decisioni successive penali amministrative, mancanti relative all’insuccesso del se un crimine o un delitto di recente periodo di prova
iscrizione o un’infrazione contro - per correggere i dati errati che hanno una disposizione di legge straniera dato origine alla comunicazione;
sono stati commessi durante il
periodo di prova non revocato di
una pena con la condizionale totale
o parziale o di una liberazione
condizionale, non sono ancora
trascorsi tre anni dalla fine del
periodo di prova e il destinatario
della comunicazione determinato
da VOSTRA non ha ancora preso e
iscritto una decisione successiva
relativa all’insuccesso del periodo
di prova:
b. un avviso giornaliero ai sensi per controllare se il procedimento penale dell’art. 23 cpv. 1 lett. c LCaGi è ancora in corso e aggiornare i dati;
all’autorità che dirige il
procedimento;
se un procedimento penale
pendente è stato iscritto da più di
due anni; se il procedimento penale
non viene rimosso manualmente in
seguito all’avviso, la
comunicazione viene ripetuta con
un intervallo massimo di un anno
ogni volta: