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Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 104 pagine

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Ordinanza sul casellario giudiziale

Art. 25 Avvisi di sistema generati automaticamente per assicurare la corretta

gestione dei dati

(art. 23 cpv. 2 LCaGi)

1Se sono soddisfatte le condizioni sotto indicate, VOSTRA invia a determinate autorità degli avvisi di sistema che impongono loro di trattare i dati come descritto a seguire:

a. un avviso giornaliero ai sensi per controllare una possibile violazione dell’art. 23 cpv. 1 lett. b LCaGi del periodo di prova, in particolare:

alle competenti autorità giudiziarie - per la pronuncia e l’iscrizione a

penali, d’esecuzione, di grazia e posteriori di decisioni successive penali amministrative, mancanti relative all’insuccesso del se un crimine o un delitto di recente periodo di prova

iscrizione o un’infrazione contro - per correggere i dati errati che hanno una disposizione di legge straniera dato origine alla comunicazione;

sono stati commessi durante il

periodo di prova non revocato di

una pena con la condizionale totale

o parziale o di una liberazione

condizionale, non sono ancora

trascorsi tre anni dalla fine del

periodo di prova e il destinatario

della comunicazione determinato

da VOSTRA non ha ancora preso e

iscritto una decisione successiva

relativa all’insuccesso del periodo

di prova:

b. un avviso giornaliero ai sensi per controllare se il procedimento penale dell’art. 23 cpv. 1 lett. c LCaGi è ancora in corso e aggiornare i dati;

all’autorità che dirige il

procedimento;

se un procedimento penale

pendente è stato iscritto da più di

due anni; se il procedimento penale

non viene rimosso manualmente in

seguito all’avviso, la

comunicazione viene ripetuta con

un intervallo massimo di un anno

ogni volta: