Progetto

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 104 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 20Fedlex · Progetto

Ordinanza sul casellario giudiziale

i. un avviso settimanale per controllare i requisiti di iscrizione

al Servizio del casellario giudiziale, secondo l’art. 20 cpv. 2 lett. b della se è stata iscritta in VOSTRA una presente ordinanza e trasmettere copie nuova confisca: elettroniche delle sentenze secondo l’art. 61 LCaGi e l’art. 57 della presente ordinanza;

j. un avviso settimanale per controllare la completezza dei dati

al Servizio del casellario giudiziale, registrati;

se non è stata programmata alcuna

regola per il computo del termine di

eliminazione per una sentenza

originaria iscritta:

k. un avviso settimanale per l’iscrizione a posteriori delle copie

all’autorità che ha iscritto una secondo l’art. 22 LCaGi e l’art. 23 della sentenza originaria o una decisione presente ordinanza;

successiva dopo l’entrata in vigore

della presente ordinanza,

se non è stata inserita in VOSTRA

una copia soggetta all’obbligo di

iscrizione ai sensi dell’art. 22

LCaGi e dell’art. 23 cpv. 1 della

presente ordinanza:

l. un avviso bimestrale per trasporre il reato straniero nel diritto

al Servizio del casellario giudiziale, svizzero in modo che il sistema

se un reato straniero iscritto in riconosca correttamente l’insuccesso del VOSTRA con la nota «infrazione a periodo di prova a seguito di un crimine una disposizione di legge straniera» o di un delitto in caso di sentenze che è stato commesso durante il periodo prevedono una multa di cui all’art. 40 di prova secondo l’art. 40 cpv. 3 cpv. 3 lett. c LCaGi;

lett. c LCaGi:

m. un avviso giornaliero per verificare se la sentenza originaria

al Servizio del casellario giudiziale, soddisfa le condizioni per l’iscrizione ai se una sentenza originaria svizzera sensi dell’art. 40 cpv. 1 lett. b n. 1 contro adulti o una sentenza LCaGi;

originaria mista svizzera contenente

almeno un crimine o un delitto e

almeno una contravvenzione è stata

disposta una «condanna con

rinuncia alla pena» oppure

«nessuna pena complementare»

insieme a un’altra sanzione

rilevante ai fini del computo dei

termini: