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Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 104 pagine
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Ordinanza sul casellario giudiziale
i. un avviso settimanale per controllare i requisiti di iscrizione
al Servizio del casellario giudiziale, secondo l’art. 20 cpv. 2 lett. b della se è stata iscritta in VOSTRA una presente ordinanza e trasmettere copie nuova confisca: elettroniche delle sentenze secondo l’art. 61 LCaGi e l’art. 57 della presente ordinanza;
j. un avviso settimanale per controllare la completezza dei dati
al Servizio del casellario giudiziale, registrati;
se non è stata programmata alcuna
regola per il computo del termine di
eliminazione per una sentenza
originaria iscritta:
k. un avviso settimanale per l’iscrizione a posteriori delle copie
all’autorità che ha iscritto una secondo l’art. 22 LCaGi e l’art. 23 della sentenza originaria o una decisione presente ordinanza;
successiva dopo l’entrata in vigore
della presente ordinanza,
se non è stata inserita in VOSTRA
una copia soggetta all’obbligo di
iscrizione ai sensi dell’art. 22
LCaGi e dell’art. 23 cpv. 1 della
presente ordinanza:
l. un avviso bimestrale per trasporre il reato straniero nel diritto
al Servizio del casellario giudiziale, svizzero in modo che il sistema
se un reato straniero iscritto in riconosca correttamente l’insuccesso del VOSTRA con la nota «infrazione a periodo di prova a seguito di un crimine una disposizione di legge straniera» o di un delitto in caso di sentenze che è stato commesso durante il periodo prevedono una multa di cui all’art. 40 di prova secondo l’art. 40 cpv. 3 cpv. 3 lett. c LCaGi;
lett. c LCaGi:
m. un avviso giornaliero per verificare se la sentenza originaria
al Servizio del casellario giudiziale, soddisfa le condizioni per l’iscrizione ai se una sentenza originaria svizzera sensi dell’art. 40 cpv. 1 lett. b n. 1 contro adulti o una sentenza LCaGi;
originaria mista svizzera contenente
almeno un crimine o un delitto e
almeno una contravvenzione è stata
disposta una «condanna con
rinuncia alla pena» oppure
«nessuna pena complementare»
insieme a un’altra sanzione
rilevante ai fini del computo dei
termini: