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Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 104 pagine
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Ordinanza sul casellario giudiziale
Capitolo 2: Obblighi di trasmissione
Art. 3 Assistenza giudiziaria internazionale
(art. 7 LCaGi)
Il servizio dell’Ufficio federale di giustizia competente in materia di assistenza giudiziaria internazionale trasmette per iscrizione in VOSTRA al Servizio del casellario giudiziale:
a. tutte le decisioni successive contro cittadini svizzeri riguardanti la dichiarazione di esecutività in Svizzera di una sentenza straniera;
b. tutte le estradizioni o i trasferimenti per l’esecuzione della pena all’estero, indicando:
1. la data in cui la persona interessata ha effettivamente lasciato la Svizzera,
2. se si tratta di estradizione o trasferimento.
Art. 4 Decisioni di revoca
Se nell’ambito dell’iscrizione della sentenza un’autorità constata le seguenti decisioni di revoca, deve trasmetterle alle seguenti autorità di esecuzione:
a. pene sospese condizionalmente che sono state revocate senza che sia stata pronunciata una pena unica conformemente all’articolo 46 capoverso 1 del Codice penale2 (CP), all’articolo 31 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 20033 sul diritto penale minorile (DPMin) o all’articolo 40 capoverso 1 del Codice penale militare del 13 giugno 19274 (CPM): all’autorità competente per l’esecuzione della sentenza revocata;
b. liberazioni condizionali dall’esecuzione di pene o misure che sono state revocate senza che sia stata pronunciata una pena unica conformemente agli articoli 62a capoverso 2, 89 capoverso 6 CP o all’articolo 31 capoverso 2 DPMin: all’autorità competente per l’esecuzione della pena residua divenuta esecutiva per effetto della revoca.
Capitolo 3: Diritti di accedere in linea ai dati
Art. 5 Diritto di iscrivere i dati
1Il regolamento per il trattamento dei dati definisce per ogni tipo di autorità i diritti di iscrizione dei dati e la tipologia di dati a cui si applicano.