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Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 104 pagine
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Ordinanza sul casellario giudiziale
d le autorità collegate si assumono le proprie spese.
5I dati penali importati tramite l’interfaccia standard di VOSTRA devono essere nuovamente controllati dopo l’importazione per verificarne la completezza e la correttezza.
Capitolo 4: Sicurezza dei dati, requisiti tecnici, verbalizzazione secondo la legislazione sulla protezione dei dati e comunicazione di dati anonimizzati
Art. 11 Sicurezza dei dati
(art. 14 LCaGi)
1Per garantire la sicurezza dei dati si applicano in particolare:
a. l’ordinanza del 14 giugno 19935 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD);
b. l’ordinanza del 27 maggio 20206 sui ciber-rischi.
2Le autorità collegate prendono, nel proprio settore, provvedimenti adeguati d’ordine organizzativo e tecnico. Segnatamente, le autorità cantonali collegate provvedono affinché nel loro settore di competenza sia attuata una protezione di base delle TIC paragonabile a quella dell’Amministrazione federale.
3Il Servizio del casellario giudiziale provvede affinché le misure di sicurezza informatica siano rispettate.
Art. 12 Requisiti tecnici
(art. 14 LCaGi)
1L’infrastruttura informatica dei Cantoni deve soddisfare i requisiti tecnici applicabili nell’ambito della tecnologia dell’informazione e della comunicazione della Confederazione.
2Il DFGP può emanare istruzioni in merito ai particolari.
Art. 13 Verbalizzazione secondo la legislazione sulla protezione dei dati
1Ogni trattamento di dati in VOSTRA viene verbalizzato secondo l’articolo 10 OLPD7.
2La verbalizzazione secondo la legislazione sulla protezione dei dati ai sensi del capoverso 1 viene effettuata in aggiunta alla verbalizzazione delle consultazioni secondo l’articolo 25 LCaGi.