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Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 104 pagine
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Ordinanza sul casellario giudiziale
4. la struttura organizzativa dell’autorità non permette di limitare a pochi utenti le consultazioni in linea;
f. l’utente ha presentato in forma scritta i dati necessari per valutare le condizioni di cui alle lettere a‒e.
2Il Servizio del casellario giudiziale concede a singoli utenti un diritto individuale di iscrizione in linea, se sono soddisfatte anche le seguenti condizioni:
a. una base legale formale prevede l’iscrizione in linea per l’autorità interessata;
b. esiste una decisione di principio secondo l’articolo 6 capoverso 2 LCaGi riguardante la registrazione decentralizzata dei dati in VOSTRA, nel caso gli utenti appartengano a un’autorità che non gestisce VOSTRA;
c. l’utente è sufficientemente formato per registrare correttamente i dati e ha completato con successo i corsi richiesti dal Servizio del casellario giudiziale;
d. il diritto di iscrizione in linea dell’utente non è stato revocato;
e. l’utente ha presentato in forma scritta i dati necessari per valutare le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 lettere a‒b.
3Se le condizioni di cui al capoverso 2 non sono più soddisfatte, il diritto di iscrizione in linea viene commutato in un diritto di consultazione in linea. Tale commutazione può avvenire anche se la persona interessata commette ripetutamente gravi errori nella registrazione dei dati.
4Se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più soddisfatte, il diritto di consultazione in linea dell’utente interessato è revocato. Tale revoca può avvenire anche se l’utente interessato utilizza intenzionalmente e ripetutamente il suo diritto di consultazione in linea per scopi non conformi alla legge. La revoca del diritto di consultazione in linea comporta anche la revoca del diritto di iscrizione in linea.
5Il Servizio del casellario giudiziale può salvare in una banca dati separata gli utenti che hanno commesso infrazioni e le misure loro imposte, nella misura in cui ciò sia necessario per la concessione e la revoca dei diritti di accedere in linea ai dati.
Art. 9 Cooperazione tra il Servizio del casellario giudiziale e gli organi
competenti per la protezione dei dati ai fini del controllo della conformità degli scopi delle consultazioni
(art. 3 cpv. 2 lett. g nonché art. 9 LCaGi)
1Gli organi competenti per la protezione dei dati in seno alle autorità autorizzate a consultare direttamente i dati di VOSTRA in linea o a richiedere in forma scritta un estratto assistono, nel quadro delle loro possibilità, il Servizio del casellario giudiziale nell’esecuzione di controlli a campione sulla conformità dello scopo delle consultazioni come segue:
a. l’annuncio di un controllo da parte del Servizio del casellario giudiziale nonché l’esecuzione pratica di tale controllo avvengono d’intesa con gli organi competenti per la protezione dei dati in seno alle autorità da controllare;
b. gli organi competenti per la protezione dei dati esaminano se e in quale misura il Servizio del casellario giudiziale debba, nel caso specifico, prendere visione