Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

degli atti. Globalmente, quindi, gli oneri supplementari dovrebbero essere compensati nella maggior parte dei casi dalle semplificazioni.

Anche l’assegnazione dei nuovi diritti di accedere ai dati in linea non comporta di

per sé grandi incrementi di efficienza a livello di personale. In genere, infatti, la valutazione e l’analisi dei dati richiamati da VOSTRA sono più impegnative rispetto alla loro acquisizione. Inoltre, in questo ambito i Cantoni devono anche decidere se intendono sfruttare le potenzialità di ottimizzazione che si offrono: il collegamento a un’interfaccia di ricerca standard, ad esempio, consente di lanciare una richiesta semplice (di un estratto in formato PDF o di dati strutturati) direttamente dall’applicazione specializzata. L’utilità di questi investimenti dipende anche dal numero di ricerche effettuate. Naturalmente, anche i servizi dei SERCO avranno meno oneri non ricevendo più richieste scritte dalle autorità che ora beneficeranno di un nuovo diritto di consultazione in linea. Tuttavia, vi saranno in altri settori (p. es. vigilanza sulle affiliazioni di minori) nuove autorità che dovranno richiedere dati VOSTRA tramite i SERCO. Nel complesso, le novità introdotte in VOSTRA dovrebbero facilitare in una certa misura la consultazione dei dati penali; a causa delle crescenti esigenze di sicurezza, però, il numero di richieste tenderà piuttosto ad aumentare. Le ripercussioni finanziarie e sul personale sono dunque molto difficili da stimare.

La revisione totale del diritto in materia di casellario giudiziale dovrebbe però generare un aumento dei costi di personale nei seguenti ambiti:

− come già menzionato nel commento all’articolo 9 P-OCaGi, il Servizio del

casellario giudiziale si troverebbe in serie difficoltà se dovesse effettuare i controlli senza l’appoggio degli organi cantonali competenti per la protezione dei dati. In questo ambito, avrebbe senso un aumento delle risorse di personale anche nei Cantoni;

− per poter utilizzare le comunicazioni VOSTRA previste dagli articoli 63 LCaGi

e 60 OCaGi, le autorità cantonali competenti in materia di armi devono

dapprima collegare i loro registri delle armi a UPI, per poter gestire sistematicamente i numeri AVS. Per ricevere i dati penali comunicati, è necessario anche un collegamento all’apposita interfaccia di VOSTRA;

− è altrettanto chiaro che il trattamento delle nuove comunicazioni di dati penali

alle autorità cantonali competenti in materia di stranieri previste dal progetto

(cfr. art. 62 cpv. 1 LCaGi e art. 58 P-OCaGi) rappresenta un nuovo onere supplementare. Le rare comunicazioni di divieti di condurre che le autorità competenti in materia di circolazione stradale devono iscrivere nel «sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione» (cfr. art. 60 LCaGi e art. 56 P-OCaGi), sono invece di scarso rilievo;

− numerosi Cantoni ricevono già «dati di base» da VOSTRA (riguardanti reati,

sanzioni ecc.). Questo servizio di trasmissione dei dati di base è stato ripensato. È dunque inevitabile che i sistemi cantonali che desiderano continuare a ricevere i dati debbano adeguarsi. Le autorità che intendono «trattare in forma strutturata» dati VOSTRA tramite le interfacce standard previste (cfr. art. 10 P-OCaGi) devono necessariamente collegarsi a questo servizio. Tuttavia, questo